Tribunale

Il Tribunale civile e correzionale, già denominato Tribunale di circondario, istituito dalla legge sull'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che riprendeva quasi interamente l'ordinamento piemontese (a sua volta ampiamente ispirato al modello francese post-rivoluzionario) giudicava in primo grado in materia civile e penale e in appello sulle sentenze del pretore, ed esercitava anche le funzioni di tribunale di commercio in assenza dello stesso.
Nel 1890 assunse la denominazione di Tribunale civile e penale, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509, contenente disposizioni di attuazione del codice penale approvato con legge 22 novembre 1888, n. 5801.
L'espressione tribunale ha un duplice significato: ufficio giudiziario istituito in una determinata circoscrizione (chiamata circondario) per l'amministrazione della giustizia; organo collegiale per l'esercizio concreto della funzione giudicante. Tale funzione viene esplicata con l'intervento di tre votanti (il presidente e due giudici), mentre le sezioni specializzate hanno composizione diversa. Il tribunale ha sede nel capoluogo della circoscrizione; la direzione è affidata al presidente che nei tribunali più importanti deve appartenere alla categoria dei magistrati di cassazione, mentre in tutti gli altri è un magistrato di appello. Tranne i più piccoli, i tribunali sono divisi in sezioni con competenza civile, penale o promiscua; nei maggiori tribunali sono istituite sezioni per la trattazione delle cause di lavoro e previdenziali e per i fallimenti.
Al tribunale civile è attribuita la competenza per tutte le cause che non sono di competenza del Giudice conciliatore o del Pretore (fino alla loro abolizione) e successivamente del Giudice di pace, e inoltre la competenza esclusiva per le cause in materia di imposte e tasse, stato e capacità delle persone (interdizione, cittadinanza, separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio, etc.), per quelle relative alla querela di falso, la competenza per le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari e di denuncia delle irregolarità degli amministratori di società per azioni, di società a responsabilità limitata, di cooperative e di mutua assicurazione, nonché della dichiarazione di fallimento e per tutte le azioni che da essa derivano, nonché l'esecuzione immobiliare; infine è giudice di secondo grado sugli appelli delle sentenze del pretore.
Spettano inoltre al tribunale altre particolari attribuzioni di natura contenziosa o amministrativa in materia di stato civile, in materia commerciale, in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, nella materia disciplinare concernente i notai, gli ufficiali giudiziari e i patrocinatori legali ed in materia di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate nonché la conservazione degli atti di stato civile (registri anagrafici in seconda copia e allegati di stato civile).
Al tribunale penale spetta la cognizione dei reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise e del Pretore (fino alla soppressione delle preture con d.lg. 51/1998) e poi del Giudice di pace; il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva e dei decreti che dispongono il sequestro penale, conservativo e preventivo, etc. È inoltre giudice d'appello delle sentenze del Pretore fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale di cui al d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447, che ne attribuisce la competenza alla Corte d'appello.
In ogni tribunale è istituito un ufficio della istruzione penale, competente a svolgere la istruttoria formale, decidere su tutti i provvedimenti connessi e valutare le richieste del PM di archiviazione o di non doversi procedere. In ogni tribunale inoltre uno o più giudici sono incaricati della sorveglianza sulla esecuzione delle pene detentive e sull'applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza secondo le norme dei Codici penali e del regolamento di prevenzione e pena.
Il nuovo codice di procedura penale del 1988 modifica integralmente la composizione ed il funzionamento del tribunale penale mentre la legge 26 novembre 1990, n. 353 modifica il funzionamento del tribunale civile.
- - - - - - - - - -
Bibliografia
Tribunale, vol. XII, p. 20, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, III ed., voll. I - XX, 1957 - 1975
- - - - - - - - - -
Fonti normative
- regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 (= r.d. 2626/1865)
- legge 22 novembre 1888, n. 5801 (= l. 5801/1888)
- regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509 (= r.d. 6509/1889)
- decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di procedura penale" (= d.p.r. 447/1988)
- legge 26 novembre 1990, n. 353, "Provvedimenti urgenti per il processo civile" (= l. 353/1990)
- decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" (= d.lg. 51/1998)
- - - - - - - - - -
(Prima redazione a cura di Antonella Cassetti, 1999; revisione a cura di Marina Regina, 2007; integrazione a cura di Giancarlo Battilà, 2009)