Associazione nazionale combattenti e reduci - ANCR

Sorta dopo la conclusione della prima guerra mondiale, l'Associazione nazionale dei combattenti viene eretta in ente morale con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371; con lo stesso decreto ne viene approvato lo statuto organico.
Scopo principale dell'Associazione è l'assistenza a favore dei reduci dell'"ultima guerra nazionale".
Passata attraverso le vicende storiche del fascismo, dopo la costituzione della repubblica l'Associazione viene interessata solo parzialmente dalla riorganizzazione della pubblica amministrazione, che comporta lo scioglimento di molti enti e associazioni considerate inutili o anacronistiche. In questo senso, l'Associazione nazionale combattenti e reduci rientra tra gli enti da mantenere, inserita al punto 38 della cosiddetta "Tabella B", allegata al d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 a sua volta attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382 sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione. L'art. 115 del decreto presidenziale suddetto precisa infatti che "gli enti di cui all'allegata tabella B, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati".
Con i successivi d.p.r. 30 settembre 1982, n. 811 e 10 marzo 1986, n. 127, vengono approvati due successivi testi dello statuto associativo. In particolare, l'ultimo approvato, risultante dalle deliberazioni del congresso nazionale del 13 ottobre 1984 e del consiglio direttivo centrale del 4 ottobre 1985, ne delinea gli obiettivi e l'organizzazione odierni. l'Associazione si pone ancora attualmente quale soggetto di rappresentanza degli interessi materiali e morali dei combattenti e reduci iscritti.
L'Associazione è territorialmente organizzata in federazioni provinciali e in sezioni, dispone di organi centrali e di organi periferici, previsti dall'art. 20 dello statuto.
Per quanto riguarda le sezioni, esse possono essere costituite in ogni comune, o frazione di comune, purché a formarla concorrano almeno quindici soci. Ogni sezione ha autonomia organizzativa e di gestione e svolge la propria attività nell'interesse dei combattenti e dei reduci della rispettiva circoscrizione territoriale nei limiti dello statuto e in armonia con le direttive degli organi centrali e provinciali.
Gli organi istituzionali di ogni sezione sono quattro:
- l'assemblea di sezione, costituita da tutti i soci;
- il presidente di sezione, che ne ha la rappresentanza e ne firma gli atti ufficiali;
- il consiglio direttivo di sezione, con compiti esecutivi e di gestione;
- il collegio dei sindaci della sezione, con compiti di controllo della gestione economico-finanziaria.
Gi organi esecutivi e di controllo sono rinnovati, di norma, ogni tre anni.
Ogni assemblea di sezione può inoltre eleggere a vita un presidente onorario, scelto fra i soci che "hanno servito la Sezione con impegno e alto senso di responsabilità".
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Fonti normative
- regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371 (= r.d. 1371/1923)
- legge 22 luglio 1975, n. 382 (= l. 382/1975)
- decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (= d.p.r. 616/1977)
- decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1982, n. 811 (= d.p.r. 811/1982)
- decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1986, n. 127 (= d.p.r. 127/1986)
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(Prima redazione a cura di Domenico Quartieri, 2005; revisione a cura di Saverio Almini, 2006)