Fabbriceria

La Fabbriceria ha lo scopo di provvedere alla manutenzione di un edificio di culto e al decoro delle funzioni religiose. Le fabbricerie (o fabbriche), storicamente, non sono presenti in tutte le regioni italiane, né esistevano in ogni chiesa, potendo esse provvedere alla propria sussistenza anche mediante rendite di benefici, offerte di fedeli e contributi comunali.
Il Concilio di Trento riconosce la personalità giuridica delle fabbricerie,alla cui amministrazione potevano essere preposti laici ed ecclesiastici. Negli stati italiani preunitari le leggi che regolavano le fabbricerie variavano da provincia a provincia; le fabbricerie finivano per assumere una diversa fisionomia giuridica. Nel Regno di Sardegna, ad esempio, erano costituite in conformità alla legislazione canonica come fondazioni staccate dalla chiesa e dal beneficio parrocchiale, aventi come scopo di provvedere alla manutenzione dell'edificio sacro e alle spese di culto. Nelle province lombardo-venete rimasero sostanzialmente in vigore le disposizioni del regno d'Italia napoleonico (cfr. decreto 7 aprile 1807, "Decreto relativo alle spese di Culto e di Beneficenza a carico dei comuni"; decreto 9 maggio 1807, "Decreto riguardante la notificazione de' Benefici, Cappellanie e Legati anche di Patronato; decreto 26 maggio 1807, "Decreto riguardante la proibizione delle Confraternite, Congregazioni, Compagnie e Società laicali, eccettuate le Confraternite del SS.").
Nella legislazione dell'Italia postunitaria rimasero in vigore le precedenti leggi degli ex stati: infatti nella legge 15 agosto 1867, n. 3848 "Soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e liquidazione dell'asse ecclesiastico" (art. I, n. 6), mentre si abolivano tutte le fondazioni a scopo di culto, si faceva eccezione per le fabbricerie.
La legislazione emanata in applicazione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 1929 regolava l'intera materia ex novo. Il Concordato dispose che i "consigli di amministrazione" delle chiese "ovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione, anche se composti totalmente o in maggioranza da laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto, e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica" . La legislazione (regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, "Regolamento per l'esecuzione della Legge 27 maggio 1929, n. 848 sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto", in esecuzione alla legge 27 maggio 1929, n. 848 "Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto") considera quindi le fabbricerie come amministrazioni laicali soggette alla tutela dello Stato, preferendo tra i diversi sistemi quello in vigore nelle province già lombardo-venete dove la qualità di ente giuridico era attribuita soltanto alla chiesa, mentre la fabbriceria era considerato un ente amministrativo autonomo preposto all'amministrazione dei beni della chiesa stessa. Scopo delle fabbricerie, secondo il R.D. del 1929, era quello di provvedere alle spese di manutenzione della chiesa, alle spese di ufficiatura e di culto, alla provvista degli arredi sacri e delle suppellettili. Nel citato decreto vengono anche minuziosamente indicate le materie nelle quali essa non poteva intromettersi perché facenti parte del ministero spirituale.
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Fonti normative
- legge 15 agosto 1867, n. 3848 (= l. 3848/1867)
- legge 27 maggio 1929, n. 848 (= l. 848/1929)
- regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 (r.d. 2262/1929)
Bibliografia
- Fabbriceria, Grande Dizionario Enciclopedico, Torino, Unione Tipografico - Editrice Torinese, 1956, ad vocem
- Fabbriceria, La nuova enciclopedia del diritto e dell'economia Garzanti, Milano, Garzanti, 1989, ad vocem
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(Redazione a cura di Fabio Luini, Antonino Piscitello, 2007; revisione a cura di Saverio Almini, 2009)