Monte del grano di Mornico al Serio (sec. XV - 1807)

Sede: Mornico al Serio

Tipologia ente: ente di assistenza e beneficenza

Progetto: Comune di Mornico al Serio

I Monti frumentari erano "ammassi di cereali costituiti per iniziativa privata all'inizio dell'età moderna nelle regioni agricole allo scopo di permettere ai contadini poveri di prelevare la quantità di grano necessario alla semina e restituirla al tempo del raccolto" (1). L'origine del Monte del Grano di Mornico può essere fatta risalire alla attività precedentemente gestita dalla Misericordia, in una lettera dell'amministrazione della Congregazione di carità al Commissario Distrettuale del 1846 (unità 3.1-322) si scrive di un'"antica origine" senza specificare null'altro. Nella distribuzione non veniva seguita nessuna regola scritta, ma per consuetudine la dispensa si faceva ogni anno a novembre. Inizialmente veniva distribuito il miglio e solo dopo, caduto in disuso il miglio , il melgotto (2). In un promemoria del 1871 (3) si riferisce del periodo dopo "l'ottava dei morti" per fare la rinnovazione del Monte del Grano. Secondo tale promemoria veniva esposto un avviso per fissare il giorno in cui si sarebbe fatta la rinnovazione volontaria, la rinnovazione d'ufficio e la dispensa posteriore alla rinnovazione. La rinnovazione volontaria consisteva nella ricognizione dei debiti verso il Monte con l'iscrizione dell'ammontare del debito, e della relativa garanzia. In tale occasione si poteva pagare il debito o l'aumento. L'annotazione di queste operazioni veniva fatta sulla rubrica dei debitori. La rinnovazione d'ufficio consisteva nell'annotazione dei debitori che non si erano presentati e nell'annotazione conseguente del loro debito. La dispensa posteriore consisteva invece nell'annotazione dei nuovi debitori con l'indicazione del grano somministrato e della garanzia prestante. Questa dispensa si faceva con il grano restituito o dato per aumento Tutto il mais raccolto nel mese di novembre veniva dispensato nuovamente durante l'inverno o in primavera ai contadini più bisognosi. La quantità di mais distribuita era commisurata al numero delle persone di cui era composta un nucleo familiare (4). Il mais doveva essere restituito al nuovo raccolto pena l'aumento di mezzo staio (5) per ogni soma (6) del mais sussidiato. Il mais che accresceva il monte dopo la restituzione veniva dato in elemosine. L'amministrazione del Monte del Grano veniva fatta dall'amministratore del pio luogo e dal cancelliere (7). Il cancelliere riportava su un registro in carta bollata le singole partite dei debitori firmate poi dagli stessi e dai garanti. In una lettera del 1846 in risposta al Commissario distrettuale circa i Monti del Grano (unità 3.1-322) si legge "E sensibilissimo il vantaggio che sentono i poveri contadini allorchè ne' tempi di maggior penuria di questi generi vien loro concesso di approfittarsi del monte grano nelle norme e pratiche sopra indicate, né si saprebbe come meglio regolare l'andamento del monte grano se non col metodo in corso, essendo tale precisamente l'intenzione del pio istitutore". Ancora sullo stesso argomento nel 1847 (unità 3.1-322) si legge "Sono invero lodevolissime le norme prescritte dalla sopra citata delegatizia circolare (5 agosto 1846 n. 12142/1435), ma atteso il regolare andamento di questo monte praticato da tanti anni porterebbero una considerevole spesa pel Pio Luogo e potrebbero d'altronde ingenerare confusioni non essendovi istituito né il magazziniere, né l'uso del pegno". Da un prospetto inviato alla Prefettura per un'indagine statistica (unità 3.1.2-25) nel 1861 il patrimonio del Monte del Grano era stabilito in some 80 erogate e rinnovate ogni anno.

Note
(1) Voce "Frumentario", Salvatore Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, vol. VII, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1970, p. 400.
(2) Melica o meliga cioè mais.
(3) Unità 3.1-323.
(4) Unità 3.1-322.
(5) Unità di misura di capacità per aridi, con valore diverso da regione a regione, usata nel passato soprattutto per cereali, legumi e simili
(6) Antica misura per prodotti aridi e liquidi equivalente al carico di una bestia da soma (fino a un quintale e mezzo).
(7) Unità 3.1-322.