giurisdizione di Chiavenna 1512 - 1797

La giurisdizione di Chiavenna, costituita dal comune di Chiavenna e dai comuni esteriori di Prata, Mese, Gordona, Samolaco, Novate era retta da un governatore grigione con il titolo di commissario, in carica per due anni; erano sue competenze la direzione militare, l’ispezione delle pubbliche finanze, ma soprattutto il controllo generale dell’ordine pubblico e l’amministrazione della giustizia sotto osservanza degli statuti locali; egli si sceglieva una persona giusperita quale suo luogotenente o fiscale, sia nelle cause civili sia nelle criminali. Il commissario di Chiavenna era obbligato a tenere udienza tre volte alla settimana (martedì, giovedì, sabato) per le questioni civili; in prima istanza la decisione di una causa era affidata al “consiglio del savio”, ossia ad un giusperito scelto per accordo tra le parti o per estrazione a sorte tra nominati di ambo le arti, ma con la possibilità di rifiutarsi; per la cause criminali, il commissario era tenuto ad emanare ogni sei mesi le condanne e le liberazioni in tutti i delitti in cui si applicava la pena pecuniaria.
Tra gli ufficiali delle tre leghe inviati nel contado di Chiavenna, il commissario di Chiavenna ebbe un’autorità più estesa del podestà di Piuro e del ministrale della Val San Giacomo, perché nelle cause penali tutto il contado era soggetto alla sua giurisdizione.
Il governo grigione mandava spesso a Chiavenna dei “delegati loco dominorum” per delitti di stato e di suprema polizia, i quali si assumevano poi il diritto di decidere anche sopra vertenze civili e private; inviava inoltre alla fine di ogni biennio tre sindacatori, uno per ogni lega, allo scopo di riparare alle ingiustizie commesse dai giudici e per ricevere i memoriali degli aggravati da questi, moderando o aggravando le sentenze. Il presidente della sindacatura ratificava inoltre la presa di possesso dell’ufficio del commissario, il quale giurava l’osservanza degli statuti e privilegi e il mantenimento dei diritti nella giurisdizione.
A limitare il possibile arbitrio e giudizio di parte, il governo grigione con suo decreto 20 giugno 1599 aveva disposto che nelle giurisdizioni del contado di Chiavenna in ogni caso di prigionia, di tortura o di sentenza criminale definitiva, dovesse essere consultato un dottore imparziale, e mettere senza replica in esecuzione il voto di questi. Il capitolato di Milano del 1639 convertì in privilegio garantito tale provvedimento.
Condanne e liberazioni non potevano avvenire senza la partecipazione, il consiglio e l’intervento dei consoli di giustizia locali per garantire maggiore imparzialità; il commissario doveva inoltre essere assistito da un assessore, il quale doveva curare che nel’esame dei testimoni, nei casi di tortura, nelle sentenze, fosse amministrata rettamente la giustizia e fossero inviolabilmente osservati gli statuti di giurisdizione.
Erano i consigli generali di Piuro e di Chiavenna a nominare tre esperti legali tra le quali l’ufficiale delle tre leghe sceglieva l’assessore. l’autorità di questo funzionario era tale che nessun giudice poteva procedere ad alcuna sentenza o ad altro atto pregiudiziale contro qualsiasi inquisito senza il precedente voto del medesimo, e siccome questo voto era inappellabile e doveva invariabilmente porsi in esecuzione dai giudici, così questi erano legati nell’amministrazione della giustizia ai voti degli assessori (Crollalanza 1867).
La giurisdizione di Chiavenna ebbe in periodo grigione, come si è detto, propri statuti (statuti di Chiavenna 1539), approvati ad Ilanz nel gennaio del 1539 dai signori delle tre leghe, e che ebbero un’ulteriore edizione nel 1552, mentre furono tradotti in italiano nel 1638.
Nell’archivio comunale di Prata si conservano inoltre i capitoli del 1627 “da osservare come forma di governo per i comuni esteriori della giurisdizione di Chiavenna”, e le convenzioni proposte dal conte Giovanni Serbelloni nel 1629, quale progetto di governo nel travagliato periodo politico e amministrativo compreso tra il trattato di Monzòn del 1626 e il trattato di Milano del 1639: il governo dei comuni esteriori vi è contrapposto a quello del borgo e vicinanze di Chiavenna e della Val San Giacomo, dal momento che ogni comunità elesse propri magistrati (Inventario Prata Camportaccio 1996; Crollalanza 1867).

ultima modifica: 09/01/2007

[ Saverio Almini ]