distretto 1797 - 1815

La prima costituzione della repubblica cisalpina (costituzione 20 messidoro anno V) (8 luglio 1797) divideva il territorio dello stato in undici dipartimenti. Ciascun dipartimento veniva diviso a sua volta in distretti e ogni distretto in comunità le quali mantenevano la loro precedente circoscrizione.

In ciascun distretto doveva esserci almeno un’amministrazione municipale (art. 174). In caso di comuni con meno di tremila abitanti, retti da un agente e da un aggiunto, l’unione degli ufficiali municipali dei comuni costituenti il distretto formava la municipalità del distretto, mentre i comuni che avevano più di tremila abitanti costituivano un distretto a sé.

Per quanto riguarda i distretti, le modifiche introdotte in seguito alla proclamazione della nuova costituzione della repubblica cisalpina (costituzione 15 fruttidoro anno VI) (1 settembre 1798) comportarono l’innalzamento del numero degli abitanti necessari perché un singolo comune potesse costituire un distretto a sé da tremila a diecimila unità.

Novità significative furono introdotte dal decreto 6 maggio 1802, che istituiva le prefetture e viceprefetture. La residenza dei viceprefetti venne fissata nei capoluoghi di alcuni distretti indicati dalla tabella allegata alla stessa legge. Nel “rispettivo circondario” (termine da intendersi solo nella accezione di confine territoriale) il viceprefetto esercitava le funzioni del prefetto. I circondari di giurisdizione del viceprefetto però non coincidevano con i distretti (decreto 6 maggio 1802), per cui poco tempo dopo in base alla legge 24 luglio 1802, la loro armonizzazione venne provvisoriamente rimessa all’arbitrio del governo, che avrebbe dovuto provvedere a determinarli entro tre anni (art. 27).

I distretti non compresi nei circondari di giurisdizione dei viceprefetti dipendevano direttamente dalla rispettiva prefettura, e in ognuno di essi venne stabilito un cancelliere e un consiglio distrettuale, il primo con funzioni esecutive, il secondo con funzioni deliberative. Disposizioni della legge 24 luglio 1802 stabilivano che ogni distretto fosse amministrato da un cancelliere e da un consiglio distrettuale al quale ogni comune mandava un proprio deputato. Cancelliere e deputati del consiglio distrettuale erano organi immediati del governo nel rispettivo distretto (art. 148). Costoro, come delegati del governo, dovevano diramare leggi, regolamenti e proclami, trovandosi per certi versi sottratti all’autorità dei viceprefetti, dipendenti invece direttamente dal prefetto (legge 24 luglio 1802).

Il decreto 14 novembre 1802, riguardante la provvisoria distrettuazione per la legge di coscrizione, stabiliva che, fino alla definitiva organizzazione dei distretti, già prevista dalla legge di coscrizione 13 agosto 1802 (legge 13 agosto 1802), si dovessero ritenere per distretti (nei territori della Lombardia già soggetti al sistema censuario) l’insieme dei comuni sottoposti a un medesimo cancelliere del censo. Nei territori non organizzati in base al sistema censuario si dovevano invece ritenere per distretti le aggregazioni di comuni cui spettava l’amministrazione complessiva di molte comunità (decreto 14 novembre 1802).

Il decreto 8 giugno 1805 sull’amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno d’Italia (decreto 8 giugno 1805 a), introduceva la suddivisione dei distretti in circoscrizioni di minore ampiezza denominate cantoni. Il medesimo provvedimento stabiliva inoltre l’esistenza del viceprefetto “delegato del prefetto per l’amministrazione del distretto” (art. 13), e confermava nelle proprie funzioni il consiglio distrettuale già esistente, composto di undici membri (art. 12) (Roberti 1947; Zaghi 1989). Nel periodo successivo i cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei distretti avvennero attraverso interventi legislativi mirati, di cui si rende ragione nei profili storici delle singole istituzioni censite.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]