amministrazione centrale dipartimentale 1797 - 1802

In seguito all’emanazione della prima costituzione della cisalpina (costituzione 20 messidoro anno V) (8 luglio 1797), la legge sull’organizzazione delle municipalità (avviso 1 termidoro anno V) (19 luglio 1797) istituiva nei dipartimenti l’amministrazione centrale dipartimentale composta da cinque membri che riproduceva a livello periferico la struttura del direttorio, l’organo che deteneva il potere esecutivo della repubblica. Le amministrazioni centrali dipartimentali erano però organi con competenze strettamente amministrative: fissare le circoscrizioni dei distretti e dei comuni; attendere alla formazione dei comizi primari; vigilare sulle municipalità, verificarne e pubblicarne i rendiconti; esaminare i reclami contro gli amministratori e reprimerne gli abusi; sovrintendere al riparto delle contribuzioni dirette tra le municipalità del dipartimento.

La legge istitutiva prevedeva che i cinque membri eleggessero un presidente a rotazione che veniva rinnovato ogni tre mesi. I cinque membri componenti le amministrazioni dipartimentali potevano durare in carica per cinque anni. Un quinto dei membri decadeva per sorteggio dalla propria carica ed era rinnovabile annualmente. La loro nomina avveniva attraverso elezioni che si tenevano nelle assemblee elettorali dipartimentali, costituite da cittadini dei distretti selezionati in base al censo. I primi membri vennero nominati personalmente per decreto dal generale Bonaparte.

In seguito alla proclamazione della nuova costituzione della cisalpina (costituzione 15 fruttidoro anno VI) (1 settembre 1798), imposta dall’ambasciatore del direttorio Trouvé, vennero introdotte alcune modifiche nell’organizzazione amministrativa dei dipartimenti, intese a stabilire un maggior controllo del direttorio esecutivo sulle amministrazioni periferiche. L’amministrazione centrale dipartimentale venne portata da cinque a soli tre membri, rinnovabili per un terzo ogni due anni. Il controllo della stessa amministrazione dipartimentale esercitato sulle amministrazioni municipali venne reso più incisivo estendendone le competenze anche alla vendita e alla gestione dei beni nazionali concessi in affitto, all’operato della guardia nazionale, al funzionamento degli istituti di assistenza e beneficenza e delle scuole, alla gestione dell’ordine pubblico, alla conservazione dei boschi, al mantenimento di strade, canali e altre opere di interesse pubblico. Al contempo esse erano incaricate della diffusione delle normative emanate dal governo. L’amministrazione dipartimentale aveva inoltre l’obbligo di riunirsi ogni giorno.

Nella costituzione dell’anno V era espressamente prevista la nomina da parte del direttorio di un commissario presso ciascuna amministrazione dipartimentale con il compito esplicito di verificare e sollecitare la tempestiva e corretta applicazione delle leggi. I termini degli interventi di controllo dei commissari sulle amministrazioni dipartimentali risultavano meglio precisati nella legge sull’organizzazione e sulle funzioni dei corpi e amministrativi (legge 15 fruttidoro anno VI b) (1 settembre 1798): nella legge veniva rimarcata l’esigenza che le deliberazioni delle amministrazioni dipartimentali fossero sempre preventivamente sottoposte ai commissari per essere approvate.

Ancor prima dell’istituzione della repubblica italiana, gli organi preposti all’amministrazione dei dipartimenti subirono un’evoluzione. Con apposito provvedimento (decreto 12 brumale anno IX) (3 novembre 1800) venne disposta la soppressione dell’amministrazione centrale dipartimentale del Reno, ma in seguito provvedimenti analoghi vennero presi anche per altri dipartimenti. Alla soppressione delle ammistrazioni seguiva la contestuale nomina dei commissari straordinari, chiamati a surrogarne le funzioni, e a svolgere un compito non più limitato al mero controllo, ma esteso alla gestione amministrativa diretta, che in qualche modo prefigurava il ruolo dei prefetti (Antonielli 1983).

Lo svuotamento delle funzioni in precedenza assegnate alle amministrazioni centrali in base alla costituzione risultava confermato anche dal decreto 6 maggio 1802, nel quale si rilevava che l’amministrazione dipartimentale era “notabilmente ineguale” nei metodi e nelle competenze delle autorità che le presiedevano. Tale decreto stabiliva l’istituzione delle prefetture e delle viceprefetture, introducendo nell’ordinamento della repubblica istituti funzionali a una gestione fortemente accentrata dei poteri amministrativi, ricalcati sul modello francese. Lo stesso decreto 6 maggio 1802 assegnava ai prefetti e ai viceprefetti le funzioni di controllo sulle amministrazioni municipali del dipartimento già svolte in precedenza dalle amministrazioni dipartimentali, e stabiliva che queste dovessero limitare le proprie funzioni di controllo unicamente alle amministrazioni municipali dei centri capoluogo in cui erano situate.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]