giudici delle digagne sec. XVI - 1784

I giudici delle digagne avevano giurisdizione su circoscrizioni territoriali denominate digagna (“così detta dalle dighe”), costituite da un distretto o un consorzio di terreni, i cui possessori si accordavano sotto particolari regolamenti al fine di provvedere alle difese, arginature, scoli, canali e fiumi (Mantova 1958-1963; Parazzi 1893-1899). Il giudice delle digagne era eletto dagli interessati di ciascun consorzio e sottoposto all’approvazione del principe. Egli doveva vigilare sulla sicurezza delle opere e decidere le frequenti vertenze per uso di acque. Oltre al giudice in ogni digagna prestava la sua opera un notaio per la tenuta degli atti e un esattore per la riscossione delle contribuzioni dei consorziati. Le funzioni dell’esattore potevano essere svolte anche dal notaio (Mantova 1958-1963). Secondo il Parazzi, ogni digagna era diretta da un giudice e quattro eletti assistiti da un agrimensore, un notaio, un depositario, esattori, scritturali e dugalieri. A capo di tutti gli officiali della digagna, i Gonzaga, di propria elezione, posero un prefetto delle acque (Parazzi 1893-1899).

Nei primi decenni del secolo XVI si conoscono i giudici delle digagne di Revere e Quistello; di Sermide; delle digagne piccole di Revere e Sermide; di Viadana; di Serravalle; del fiume Oglio; di Reggiolo con Gonzaga, Suzzara e Borgoforte oltre Po; del Zenevrio; della digagna superiore, di mezzo ed inferiore del Mincio. È nota anche l’esistenza di una digagna di Carbonara con Villanuova, Carbonarola, Borgofranco e Bonizzo e, nel 1534, era istituita la digagna di Marcaria per le terre sulle due rive dell’Oglio (Mantova 1958-1963).

Nel corso dei secoli XVI-XVIII si susseguirono numerose disposizioni in materia di acque (Mazzoldi 1958), la cui competenza spettava al magistrato camerale, anche se il frazionamento delle digagne impediva l’uniformità di provvedimenti generali richiesti per rendere efficaci le opere idrauliche (Parazzi 1893-1899).

Con il “piano per la direzione e amministrazione delle digagne di arginatura e scolo nella provincia di Mantova” del 1 settembre 1784 fu attuato un generale riordino del settore. I punti principali del piano prevedevano la cessazione delle contribuzioni da parte dei privati, dovendo tutte le spese delle digagne essere comprese nell’imposta provinciale (art. 1); lo scioglimento delle preesistenti trentacinque digagne (art. 2); la divisione della provincia in cinque dipartimenti e il raggruppamento delle digagne esistenti in ciascun dipartimento in una sola (art. 4); la nomina da parte dei delegati delle comunità di un conservatore e degli ufficiali indispensabili per l’amministrazione di ciascuna digagna (art. 5) (Mazzoldi 1958). Fra questi ufficiali vi erano due viceconservatori, che erano eletti per quattro anni tra i principali estimati dai delegati delle comunità comprese nel dipartimento, un perito e un ragionato (Parazzi 1893-1899).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]