distretto dello stato di Mantova 1784 - 1797

Nel 1784, in seguito al compartimento territoriale dello stato mantovano, il territorio mantovano venne diviso in sedici distretti, cosģ denominati: distretto I. Mantova, distretto II. Ostglia, distretto III. Roverbella, distretto IV. Goito, distretto V. Castiglione delle Stiviere, distretto VI. Castel Goffredo, distretto VII. Canneto, distretto VIII. Marcaria, distretto IX. Borgoforte, distretto X. Bozzolo, distretto XI. Sabbioneta, distretto XII. Viadana, distretto XIII. Suzzara, distretto XIV. Gonzaga, distretto XV. Revere e distretto XVI. Sermide (editto 5 giugno 1784).

In ogni distretto era prevista l’istituzione di un’esattoria e di un regio cancelliere del censo, denominato anche cancelliere distrettuale, le cui competenze vennero da un’apposita istruzione (istruzione 6 agosto 1784).

Con l’istituzione di una sola esattoria per tutte le comunitą facenti parte di uno stesso distretto, da assegnarsi mediante concorso d’asta deliberato dai deputati dell’estimo delle comunitą , l’amministrazione delle entrate e uscite di ognuna delle comunitą era demandata all’esattore distrettuale. L’esattore doveva riscuotere i regi carichi, esigere le rendite comunali, versare alla cassa provinciale le rate delle tasse riscosse nelle diverse comunitą e dare esecuzione ai mandati di pagamento a favore dei creditori delle comunitą. L’esattore, oltre alla resa dei conti annuale in ognuna delle comunitą di sua competenza, era tenuto alla resa dei conti dell’esattoria in fine locazione, con l’obbligo della consegna delle scritture e recapiti nei rispettivi archivi comunali (artt. 58-78).

Il regio cancelliere del censo aveva la funzione di rappresentante periferico dell’autoritą centrale presso le comunitą del distretto. Egli aveva facoltą di riunire il convocato dei comuni, con il compito di assistervi e rogarne le deliberazioni pena la nullitą delle sedute, in un libro “distinto per ognuna delle comunitą del suo distretto”, annotando per ogni atto i nomi di tutti gli intervenuti all’adunanza, le materie proposte per la discussione, il numero dei voti favorevoli e contrari, con la risultanza o in favore o contro la proposizione e con l’eventuale annotazione proteste o casi di rilievo (art. 22). Nei casi stabiliti dal tribunale del censo potevano intervenire ai convocati i podestą e i loro vicegerenti (art. 27). Il cancelliere del censo doveva quindi render conto delle deliberazioni del convocato al “tribunale dell’estimo” con una relazione e la “trasmissione degli atti correlativi” (art. 30). Il cancelliere aveva l’obbligo di tenere carteggio regolare con il sindaco e per suo tramite con i deputati dell’estimo, “per apprestarsi ai bisogni della comunitą del suo distretto e per l’esecuzione degli ordini superiori” (art. 81). Il cancelliere svolgeva una funzione di controllo dell’amministrazione delle comunitą, essendo tenuto a vigilare che si osservassero “nei convocati e nelle unioni delli deputati dell’estimo la legge censuaria e gli ordini superiori”, rendendo noti al tribunale i casi di trasgressione (art. 80); doveva porre “una particolare attenzione su tutti gli oggetti interessanti l’economia”, avendo cura che le rendite comunali fossero amministrate con esattezza, che si conservassero “le raggioni delle comunitą” e fossero rimossi i pregiudizi, “facendo opportunamente agire il sindaco” (art. 82). Egli doveva inoltre “disporre i quinternetti della esazione”, “per dargli all’esattore in tempo che possa fare l’esigenza” (art. 83). Al cancelliere era demandato il compito di conservare e custodire le scritture e gli atti delle comunitą, dovendo “perciņ da ognuna delle comunitą comprese nel distretto consegnarsi previo inventario al medesimo cancelliere e trasportarsi all’archivio pubblico”, che egli aveva in sua custodia nel luogo di residenza (art. 79), non potendo “consegnare le scritture alla loro custodia affidate a veruna persona di qualsivoglia grado, condizione o dignitą”, nč “permetterne il trasporto fuori d’archivio” (art. 85). Doveva consentire la consultazione delle partite d’estimo e del carico agli estimati che ne facevano richiesta, senza tuttavia rilasciare “copia autentica nč di mappe, nč di registri o altri documenti censuari, non dovendosi prestare fede ad altri che a soli originali esistenti nel regio ufficio del censo” (art. 86).

In seguito all’editto 26 settembre 1786 che stabiliva la divisione della Lombardia austriaca in otto province con l’istituzione in ognuna di esse di un’intendenza politica e di una congregazione municipale, il territorio mantovano venne articolato in due province, quella di Mantova e quella di Bozzolo. La provincia di Mantova, in base al nuovo compartimento territoriale, risultava costituita dai seguenti distretti: distretto della cittą di Mantova, delegazione I; distretto di Ostiglia, delegazione II; distretto di Roverbella, delegazione III; distretto di Goito, delegazione IV; distretto di Castiglione delle Stiviere, delegazione V; distretto di Castel Goffredo, delegazione VI; distretto di Curtatone, delegazione VII; distretto di Borgoforte, delegazione VIII; distretto di Suzzara, delegazione IX; distretto di Gonzaga, delegazione X; distretto di Revere, delegazione XI; distretto di Sermide, delegazione XII.

La provincia di Bozzolo risultava invece costituita dai seguenti distretti: distretto di Bozzolo, delegazione I; distretto di Casalmaggiore, delegazione II; distretto di Sabbioneta, delegazione III; distretto di Viadana, delegazione IV; distretto di Scandolara Ravara, delegazione V; distretto di San Giovanni in Croce, delegazione VI; distretto di Piadena, delegazione VII; distretto di Torre Malamberti, delegazione VIII; distretto di Pescarolo, delegazione IX; distretto di Canneto, delegazione X (editto 26 settembre 1786 c). Nell’ottobre del 1787 la sede della provincia fu trasferita da Bozzolo a Casalmaggiore.

Dopo il ripristino dell’autonomia del mantovano (Mantova 1958-1963), in base al piano di sistemazione dell’amministrazione pubblica della cittą e provincia di Mantova (dispaccio 24 gennaio 1791 b), il territorio mantovano venne nuovamente ricostituito e la provincia di Mantova risultava articolata nei seguenti distretti: distretto I. Mantova; distretto II. Ostiglia; distretto III. Roverbella; distretto IV. Goito; distretto V. Castiglione delle Stiviere; distretto VI. Castel Goffredo; distretto VII. Canneto; distretto VIII. Marcaria; distretto IX. Borgoforte; distretto X. Bozzolo; distretto XI. Sabbionetta; distretto XII. Viadana; distretto XIII. Suzzara; distretto XIV. Gonzaga; distretto XV. Revere; distretto XVI. Sermide.

Questa organizzazione territoriale si mantenne sino al 1797, quando veniva ridefinita secondo le nuove circoscrizioni cisalpine.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]