provincia del regno di Sardegna 1814 - 1859

In data 7 ottobre 1814 Vittorio Emanuele emanò il regio editto per il nuovo stabilimento delle province dipendenti dal senato di Piemonte e per la loro distribuzione in mandamenti di giudicature (editto 7 ottobre 1814).

Furono modificate le circoscrizioni provinciali e fu attuata la divisione in mandamenti per le giudicature al fine di riunire sotto un unico giusdicente più luoghi, facendo obbligo al giudice di avere fissa dimora nella città capoluogo di mandamento. Per un anno, e precisamente fino all’emanazione del regio editto 27 ottobre 1815, venne adottato un sistema provvisionale (editto 27 ottobre 1815). Il regio editto 10 novembre 1818 decretò una nuova circoscrizione generale delle province degli stati di terraferma che nelle disposizioni generali stabiliva la suddivisione degli stati rispettivamente in divisioni, province, mandamenti e comunità.

La comunità era costituita da quella porzione di territorio e di abitanti dipendente da una medesima amministrazione civica. Il mandamento comprendeva una o più comunità e formava un circolo territoriale comune agli ordini di giustizia, di milizia e di finanza; ogni mandamento aveva un proprio giudice e un proprio esattore dei tributi e le comunità che componevano il mandamento concorrevano alla somministrazione di un contingente per l’esercito in base ai regolamenti della leva militare.

La provincia comprendeva un determinato numero di mandamenti (dodici per la provincia di Voghera, quattordici per la provincia Lomellina e quattro per la provincia di Bobbio) e formava un circolo territoriale; ogni provincia aveva un comandante, un consiglio di giustizia o prefetto, un intendente o viceintendente.

La divisione comprendeva un determinato numero di province (alla divisione di Alessandria appartenevano le province di Alessandria, Asti, Acqui, Casale, Tortona e Voghera; alla divisione di Novara le province di Novara, Lomellina, Ossola, Pallanza, Valsesia e Vercelli; alla divisione di Genova le province di Genova, Albenga, Bobbio, Chiavari, Levante, Novi e Savona) e formava un circolo territoriale comune tanto all’autorità governativa e militare quanto all’autorità amministrativa; ogni divisione aveva un governatore e un intendente generale. I distretti degli uffici di insinuazione comprendevano integralmente uno o più mandamenti di una stessa provincia mentre gli uffici delle conservatorie generali delle gabelle comprendevano una intera divisione; gli uffici delle conservatorie particolari e le viceconservatorie comprendevano uno o più mandamenti di una stessa provincia (editto 10 novembre 1818).

Con le regie patenti 14 dicembre 1818 sua maestà stabiliva la classificazione delle province degli stati di terraferma; approvava la pianta degli uffici d’intendenza, e dava alcune disposizioni relative all’autorità degli intendenti e alla loro corrispondenza con le regie segreterie e aziende.

Le quaranta province degli stati di terraferma venivano divise in intendenze generali di prima e seconda classe, intendenze particolari di prima e seconda classe e viceintendenze di prima e seconda classe. Voghera e la Lomellina entrarono a far parte delle intendenze particolari di seconda classe, mentre Bobbio divenne viceintendenza di seconda classe.

Facevano capo alla viceintendenza di Bobbio, divisione di Genova, quattro mandamenti (Bobbio, Ottone,Varzi e Zavattarello) comprendenti ventisette comuni, di cui quindici appartenenti all’attuale provincia di Pavia.

Facevano capo all’intendenza di Voghera, divisione di Alessandria, dodici mandamenti (Voghera, Barbianello, Broni, Casatisma, Casei, Casteggio, Godiasco, Montalto, Montù Beccaria, Santa Giuletta, Soriasco e Stradella) comprendenti un totale di settantasette comuni.

Facevano capo all’intendenza della Lomellina, divisione di Novara, quattordici mandamenti (Mortara, Candia Lomellina, Cava, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Mede, Pieve del Cairo, Robbio, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, Sannazzaro de’ Burgundi, Sartirana e Vigevano) comprendenti un totale di settanta comuni .

Le attribuzioni sia economiche sia giuridiche degli intendenti (oltre al ruol di conservatori generali delle gabelle) continuavano a essere quelle stabilite nelle regie costituzioni del 1770. Era compito degli intendenti eseguire e far eseguire gli ordini, regolamenti e istruzioni impartiti dal primo segretario degli affari interni a cui apparteneva il maneggio degli affari politici dello stato e dai capi di dicastero e d’azienda.

Con lettera patente 25 agosto 1842 vennero create nuove intendenze generali e aggregate le province al fine di una migliore gestione economica e amministrativa. Presso ogni intendenza generale venne istituito un consiglio preposto a decidere le questioni di amministrazione contenziosa. Le province, per quanto riguarda l’amministrazione economica, vennero divise in intendenze generali di prima, seconda e terza classe e in intendenze di prima e seconda classe (art. 2). L’esercizio della giurisdizione amministrativa ed economica venne attribuito agli intendenti generali e agli intendenti di provincia (art. 1). Voghera e la Lomellina divennero intendenze di prima classe facenti capo rispettivamente alle intendenze generali di Alessandria e Vercelli, Bobbio divenne intendenza di seconda classe facente capo all’intendenza generale di Genova.

Nuove attribuzioni agli intendenti generali, agli intendenti e ai consigli, furono stabilite con lettera patente 31 dicembre 1842. All’intendente generale fu assegnato il compito di “esercitare una continua e attenta vigilanza sull’amministrazione dei comuni” (art. 6) nominandone i segretari e gli impiegati e approvandone “i causati e i conti”. Gli intendenti di provincia, sotto la superiore vigilanza degli intendenti generali, avevano la facoltà di autorizzare le spese dei causati e di approvare i ruoli delle contribuzioni (art. 12). Ai consigli di intendenza era demandato il compito della risoluzione delle controversie sull’esazione dei redditi, sulla riscossione delle entrate provinciali e comunali (art. 20), sulle questioni relative al catasto, alle corrosioni o alluvioni dei fiumi, al riparto delle contribuzioni regie, provinciali e comunali (art. 21).

Con lettera patente 30 ottobre 1847 vennero modificati i circondari delle intendenze generali, che acquisirono il nome di divisioni amministrative, e venne approvata la nuova pianta del personale delle intendenze. Le province di Voghera e Bobbio furono assegnate alla divisione amministrativa di Alessandria, la provincia Lomellina alla divisione amministrativa di Novara .

Con il regio editto per l’amministrazione dei comuni e delle province 27 novembre 1847 le province e le divisioni furono costituite in corpi morali e vennero dotate di amministrazione propria, cessando di sottostare all’amministrazione demaniale; venne data loro la facoltà di possedere e fu loro ceduta la proprietà dei beni fino ad allora amministrati (artt. 149-151).

L’amministrazione di ogni divisione era composta da un intendente generale, da un consiglio di credenza e da un consiglio divisionale mentre nelle province vi era un intendente e un consiglio provinciale (artt. 154 e 155). Al titolo III capo II del regio editto venivano stabiliti i compiti degli intendenti generali e degli intendenti: l’intendente generale era capo dell’amministrazione della divisione e delle province che la componevano e rappresentava il governo; come capo dell’amministrazione divisionale e provinciale convocava il consiglio di credenza divisionale, inviava le lettere di convocazione dei consigli divisionali, formava il progetto di bilancio, rendeva conto annualmente al consiglio della sua gestione economica, nominava e sospendeva gli impiegati, amministrava le sostanze e rappresentava in giudizio la divisione e le province.

Il consiglio provinciale era composto da trenta membri nelle province con centocinquantamila abitanti, ventiquattro nelle province con centomila abitanti e diciotto nelle altre con popolazione minore (art. 166). La scelta dei consiglieri veniva fatta dal governo centrale per un terzo tra i sindaci della provincia e per due terzi tra candidati proposti dai consigli comunali (art. 167) per la durata in carica di cinque anni (art. 170). L’intendente interveniva all’adunanza del consiglio in qualità di commissario regio (art. 172). Il consiglio provinciale si esprimeva sui cambiamenti della circoscrizione, dei distretti, delle tappe d’insinuazione, dei mandamenti e dei comuni; sulla designazione dei capi luogo, sulla direzione delle strade e discuteva le proposte da inviare al consiglio divisionale in merito ai lavori d’acque e strade, alla classificazione delle strade provinciali, allo stabilimento di pedaggi sulle strade e ponti; il consiglio provinciale eleggeva al proprio interno i delegati rappresentanti la provincia presso il consiglio divisionale secondo la quota stabilita dal governo (artt. 175, 176 e 177); i processi verbali venivano sottoposti all’intendente generale (art. 178).

I consiglieri di divisione duravano in carica un anno ed erano sempre rieleggibili; nel primo consiglio venivano eletti i revisori dei conti dell’intendente generale (artt. 179 e 182).

Il consiglio deliberava il bilancio presentato dall’intendente sui contratti, sul patrimonio e su ogni oggetto che non fosse di competenza dell’intendente (art. 183); esprimeva parere sui cambiamenti proposti nella circoscrizione della divisione, distretti, conservatorie, tappe d’insinuazione, mandamenti e comuni (art. 185). Eleggeva nel proprio seno e a maggioranza assoluta di voti i consiglieri di credenza (artt. 188 e 206). Compito dei consigli di credenza divisionali era quello di deliberare in caso di assoluta urgenza interventi che sarebbero spettati al consiglio di divisione, stabilendone l’immediata esecutività; i processi verbali erano sottoposti all’intendente generale (artt. 208 e 210) (editto 27 novembre 1847).

La legge 7 ottobre 1848 confermò le divisioni comprendenti più province introducendo un’importante innovazione: l’eleggibilità diretta dei consiglieri provinciali e divisionali da parte degli elettori comunali e la loro durata in carica per cinque anni. La legge stabilì anche un’unica tornata elettorale per le elezioni comunali, provinciali e divisionali (legge 7 ottobre 1848).

In seguito all’annessione della Lombardia al regno di Sardegna venne emanata la legge 23 ottobre 1859 che al titolo I disponeva la divisione del regno in province, circondari, mandamenti e comuni (art.1). Amministravano la provincia un governatore, un vicegovernatore e un consiglio di governo (art. 2); l’intendente era a capo del circondario e l’ufficio era esercitato dal vicegovernatore (art. 7) (legge 23 ottobre 1859).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]