commissario sec. XIV - 1750

Vicari, commissari, podestà e governatori erano i rappresentanti del principe nelle diverse giurisdizioni periferiche in cui era diviso il territorio mantovano.

Le competenze del commissario riguardavano le materie civili e l’amministrazione della giustizia, conformandosi tuttavia ai particolarismi locali, tendenti alla difesa degli antichi ordinamenti e privilegi. Negli anni immediatamente seguenti l’elevazione di Mantova da marchesato a ducato, avvenuta nel 1530, risultava esserci un commissario a Borgoforte, Castiglione Mantovano, Cavriana, Goito, Gonzaga, Governolo, Marcaria, Pontemolino, Porto, Quistello, Redondesco, Reggiolo, Revere, Roncoferraro, San Benedetto, San Giorgio, Volta (Mantova 1958-1963), mentre nei primi decenni del XVII secolo erano sede di commissariato Curtatone, Rodigo, Capriana, Volta (“La Volta”), Castiglione Mantovano, Roncoferraro, Governolo, Borgoforte, Marcaria (“Marcheria”), Redondesco (“Redoldesco”), San Benedetto, Suzzara (“Suzara”), Gonzaga, Reggiolo e Quistello (Magini 1967).

I criteri di reclutamento dei commissari e la durata della loro carica non sono noti, in quanto dipendenti probabilmente dall’arbitrio del principe (Navarrini 1989).

La carica del commissario, come quella di vicario, aveva in ogni caso un carattere più onorifico che di funzione, legata allo status del rappresentante ducale, per cui in una stessa località potevano alternarsi in periodi successivi vicari e commissari (Mantova 1958-1963; Navarrini 1989).

Il commissario, quale rappresentante dei Gonzaga in sede territoriale, assicurava la trasmissione di disposizioni e di atti tra il potere centrale e le comunità locali. Aveva compiti di coordinamento e di controllo amministrativo sulle terre di sua competenza e compiti legati all’amministrazione della giustizia. Al momento della sua istituzione, il commissariato di Gonzaga in materia giudiziaria aveva competenze limitate alla trattazione di cause sino alla somma di quindici libbre. Dagli inizi del XVIII secolo è documentato il sindacato del commissario, consistente nella verifica dell’operato e della condotta del commissario effettuata da parte del senato allo scadere del mandato, che a quell’epoca era di durata biennale. Il commissario doveva soggiornare in Mantova per tutta la durata del sindacato, senza alcun aggravio economico, eccettuati i casi in cui fosse necessario ricorrere al processo per comportamenti illeciti del giusdicente, individuati nel corso del sindacato. In questi casi veniva inviato un senatore con il proprio cancelliere o notaio nella giurisdizione del commissario ritenuto colpevole, al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla formazione del processo, “anche per via d’inquisizione”. Le spese necessarie erano a carico della comunità, che veniva successivamente risarcita dal reo. Solo a seguito dell’esito positivo del sindacato, avveniva la nomina o conferma del commissario, che riceveva le patenti in base alle quali poteva essere riconosciuto dalla comunità (Inventario Gonzaga 1998).

Nel 1702 si ha notizia che ai commissariati, classificati tra gli uffici di classe inferiore, venivano rimesse le cause di valore non superiore alle sessanta lire, consistendo le loro incombenze nel fare eseguire gli ordini dei tribunali di Mantova, nell’assistere alle vicinie dei comuni, nel procurare le esazioni delle tasse (Inventario Gonzaga 1998).

Dalla “specificazione dell’attuale sistema de’ tribunali di Mantova” del 1737 risulta che i commissari, semplici vicari del capitano di giustizia nelle cause criminali, non potendo “far altro che ricevere le denunzie o querele e trasmetterle tosto”, avevano sede nelle giurisdizioni di Curtatone, Castellucchio, Marcaria, Rodigo, Piubega, Guidizzolo, Mariana, Volongo, Dosolo, Ceresara, Marmirolo, Castiglion Mantovano, San Giorgio, Bigarello, Roncoferraro, Villimpenta, Due Castelli, Sustinente, Serravalle, Quistello (Sistemazione tribunali Mantova, 1737).

Una responsabilità maggiore rispetto a vicari e commissari era riconosciuta ai podestà, che avevano sede in genere nelle località di maggiore importanza strategica dello stato.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]