cancelliere 1488 - 1797

Lo statuto del 1488 stabiliva che l’elezione del cancelliere del comune, come quella del console, spettasse al consiglio di credenza . (Statuto di Costa Volpino 1488). La riforma del 1751 affidò al consiglio generale tale elezione, fatta scegliendo il cancelliere fra i membri del consiglio di credenza uscente e fissò in cento lire il suo salario. Venne rimarcata l’assenza di libri di deliberazioni e si affidò la loro stesura e tenuta al cancelliere (Costa di Volpino, capitoli).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]