consiglio di credenza 1479 - 1797

Il consiglio di credenza era formato da dodici credendieri (o consiglieri o sindaci) e due consoli, tutti eletti dal consiglio generale, e non potevano prendere decisioni separatamente. Compito principale del consiglio di credenza era quello di eleggere il notaio del comune, il messetto, il tesoriere, il procuratore, i campari del bosco, gli estimatori e i calcatori.
Altri compiti erano l’incanto di mulini e taverne o caneve comunali, con relativi fornitori e ufficiali addetti al loro funzionamento, l’approvazione dei lavori di pubblica utilità, la scelta dei tesorieri, sindaci ed elemosinieri dei luoghi pii.
Il consiglio di credenza era segreto ed era vietato ai suoi componenti palesarne i discorsi e ai vicini di parteciparvi senza averne l’autorizzazione dal medesimo. I credendieri, inoltre, dovevano vigilare sull’operato dei consoli e dei calcatori, presiedere a qualsiasi lavoro pubblico, stabilire il compenso dei consoli e di sottoscrivere i debiti contratti dal comune.

ultima modifica: 27/10/2002

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]