regione ecclesiastica sec. XX

Per la loro funzione prevalentemente disciplinare e legislativa e per la loro celebrazione piuttosto rara, i concili particolari nell’ambito della provincia ecclesiastica (concili plenari e concili provinciali) non erano sentiti già più come sufficienti per un efficace esercizio del ministero episcopale negli anni immediatamente seguenti la stesura del Codice di diritto canonico del 1917. Di propria iniziativa, i vescovi di diverse nazioni o regioni cominciarono a incontrarsi tra loro, per uno scambio di opinioni, esperienze e indicazioni su problemi comuni.

Nacquero in questo modo dei nuovi organismi, approvati dalla Santa Sede, che presero il nome di Conferenze episcopali nazionali (Abate 1983). Il Codice di diritto canonico del 1983 ha messo in rilievo le strutture di antica tradizione e di nuova evoluzione che uniscono fra loro le diocesi, e che esprimono, su un piano storico e concreto, l’aderenza all’identità culturale e religiosa di aree geografiche omogenee ma più vaste dell’ambito locale diocesano. Dopo aver richiamato l’istituto della provincia ecclesiastica, il Codice del 1983 illustra l’istituzione delle regioni ecclesiastiche. “Le province ecclesiastiche viciniori, sulla proposta della Conferenza episcopale, possono essere congiunte dalla Santa Sede in regioni ecclesiastiche” (CIC 1983, can. 433 § 1). Lo scopo dell’assemblea dei vescovi delle regioni ecclesiastiche è quello di favorire la cooperazione e l’attività pastorale comune nella regione; tuttavia normalmente non competono a essa i poteri che sono attribuiti alla Conferenza episcopale, con cui non si identifica (CIC 1983, can. 434).

CONFERENZA EPISCOPALE

Il Codice di diritto canonico del 1917 prevedeva che gli ordinari del luogo in una provincia ecclesiastica si radunassero almeno ogni cinque anni per mezzo del loro metropolita (o del suffraganeo più anziano) per promuovere il bonum religionis nelle diocesi e preparare il futuro concilio provinciale. Le decisioni di queste conferenze non avevano forza obbligante per le diocesi, ma la conseguivano con la promulgazione da parte dei singoli vescovi nelle loro diocesi (Retzbach 1960). Una più ampia considerazione riserva il Codice del 1983 alle Conferenze episcopali, con novità di indicazioni corrispondenti al loro sviluppo storico e al principio di collegialità episcopale approfondito nel Concilio Vaticano II (Bertone 1983).

Il Codice di diritto canonico del 1983 definisce la Conferenza episcopale (CIC 1983, can. 447) “l’insieme dei vescovi di una nazione o di un determinato territorio, i quali esercitano con azione congiunta alcuni uffici pastorali a favore dei fedeli della medesima area, per incrementare il bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente mediante l’uso di forme e metodi d’apostolato convenientemente adattati, a norma del diritto, alle situazioni di tempo e luogo”. Come regola generale, la Conferenza episcopale comprende i presuli di tutte le chiese particolari di una stessa nazione. Tuttavia, se a giudizio della Sede apostolica, e a parere dei vescovi diocesani interessati, situazioni di tempi e di luoghi lo consiglino, la Conferenza episcopale, con norme stabilite dalla medesima Sede apostolica, può essere eretta per un territorio di maggiore o minore ampiezza, come la regione, che comprenda solo i vescovi di alcune chiese particolari costituite in un determinato territorio. Spetta alla suprema autorità della Chiesa, dopo aver sentito il parere dei vescovi interessati, sopprimere o rinnovare le Conferenze episcopali. Di diritto fanno parte delle Conferenze tutti i vescovi diocesani e coloro che sono a essi equiparati nel diritto, come i vicari e i prefetti apostolici, i vescovi coadiutori, i vescovi ausiliari, e gli altri vescovi che esplicano nello stesso territorio uno speciale ufficio da parte della Santa Sede o della Conferenza episcopale stessa. Salve le norme del diritto comune, è lasciato alle singole Conferenze episcopali di ordinare il loro funzionamento con statuti propri, riveduti dalla Sede apostolica. Negli statuti sono regolate le assemblee e sono definiti un consiglio permanente dei vescovi, con il compito di curare la preparazione dei problemi da trattare e l’esecuzione delle decisioni; una segreteria generale, con mansioni organizzative e pratiche; altri uffici o commissioni a giudizio della Conferenza. Ogni Conferenza episcopale, a norma degli statuti, deve eleggersi un preside che presieda sia alle riunioni della stessa Conferenza sia al consiglio permanente; determinare la persona che dovrà fungere da vice-preside qualora il preside sia legittimamente impedito; nominare un segretario generale. Le assemblee plenarie si devono tenere almeno ogni anno e ogni volta che lo richiedono particolari circostanze, secondo le prescrizioni degli statuti. In questi incontri i vescovi esplicano “alcuni uffici pastorali” di magistero e di direzione “con azione congiunta”. Nelle assemblee plenarie partecipano con voto deliberativo, esclusivo se si tratta di modifiche agli statuti, i vescovi diocesani e coloro che sono a essi equiparati nel diritto, e i vescovi coadiutori; con voto deliberativo o consultivo soltanto, secondo le determinazioni degli statuti, i vescovi ausiliari e i vescovi titolari che appartengono alla medesima assemblea. La funzione “ordinaria e specifica” della Conferenza episcopale è di ricercare e concordare “forme e metodi di apostolato convenientemente adattati, a norma del diritto, alle circostanze di tempo e di luogo”. Sono norme di orientamento pastorale, con indole di direttiva e di consiglio. La maggioranza per la loro approvazione viene computata secondo il Codice di diritto canonico, can. 119 § 1, e cioè, se non è stabilito diversamente, sul numero dei partecipanti all’assemblea. Tuttavia, come funzione “straordinaria”, in casi espressamente indicati e a precise condizioni, la Conferenza episcopale può esercitare anche un’attività congiunta deliberativa e legislativa. L’assise può emettere decreti generali, che sono “propriamente leggi” (CIC 1983, can. 29) solo nei casi in cui ne abbia avuto disposizione o deputazione dalla Sede apostolica. Questa può dare l’incarico o la facoltà o a tutte le conferenze episcopali, con disposizione generale, o a una singola Conferenza episcopale, su sua richiesta. Nel Codice del 1983, oltre cento enunciati demandano alle Conferenze episcopali il compito di determinare, con decreti generali, e quindi con funzione legislativa, i loro prescritti. Perché i decreti generali siano emessi validamente devono essere suffragati, con voto deliberativo, da almeno due terzi di voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presuli che fanno parte della Conferenza episcopale con voto deliberativo, anche se non intervenuti. I decreti acquistano forza vincolante solo dopo che sono stati riconosciuti dalla Sede apostolica e promulgati a norma del diritto. Spetta alla Conferenza episcopale determinare la forma nella quale devono essere promulgati, cioè consegnati ufficialmente alla comunità ecclesiale cui sono destinati, e il tempo dal quale entrano in vigore. Dotati di obbligo giuridico, con forza di legge, a tali decreti sono tenuti, insieme ai loro fedeli, tutti i vescovi che fanno parte dell’assemblea, anche quelli che fossero stati di opinione contraria. Nelle loro diocesi possono dispensare in casi particolari e per giusta causa. Nelle decisioni che non hanno valore di legge, ai singoli vescovi è raccomandato che prendano per regola di farle proprie in spirito di unità e di carità, tenendo presente che esse sono scaturite da un’azione congiunta. Resta però integra la competenza del singolo vescovo il quale, se in suo giudizio non ritenesse adatta per la propria diocesi la decisione della maggioranza, potrebbe non seguirla o preferirne una diversa per i suoi fedeli. Se l’accetta, egli, nella sua diocesi, potrebbe annettere a essa valore di legge, la quale, in questo caso, sarebbe legge puramente episcopale (direttorio 22 febbraio 1973, § 221). La Conferenza episcopale o il suo preside agiscono validamente a nome di tutti i vescovi, unicamente se questi, nessuno escluso, hanno dato il loro consenso (Abate 1983).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Saverio Almini ]