consoli sec. XVI - 1797

Eletti in numero di 36, tra gli uomini “pił pratici esperti”, i loro numerosi compiti erano minuziosamente regolati dagli statuti: erano tenuti ad esercitare il loro ufficio secondo “il consueto” (cap. XXI), congregavano il consiglio speciale e la vicinia mediante i ministrali, davano corso alle querele, mettevano all’incanto i beni comunali, facevano riformare l’estimo generale, ed sovrintendevano in pratica a tutta l’attivitą amministrativa del comune (cap. XXVIII). Spesso queste funzioni erano incombenza non dei soli consoli, ma di “consoli sindici e consiglieri” unitamente, che forse costituivano, congregati insieme, il consiglio speciale (Guerrini 1940 a).

ultima modifica: 15/03/2003

[ Giovanni Zanolini ]