camera di commercio, industria ed agricoltura 1944 - 1966

Con la caduta del fascismo e lo smantellamento del sistema corporativo, il legislatore si trovò dinanzi ad un dilemma: sopprimere gli organismi camerali in quanto espressione di un ordinamento giuridico ed economico ormai superato in relazione agli eventi bellici, ovvero far sopravvivere, modificandoli, gli organismi stessi, conferendo loro indirizzi ed impostazioni organizzative maggiormente in armonia con la conformazione economica attuale della società e dello Stato.

Pur non restaurando in maniera integrale le vecchie camere di commercio e industria, la scelta compiuta attraverso il decreto legge luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 315 fu quella di costituire (il testo normativo parla di ricostituzione, ma utilizza impropriamente la locuzione in riferimento ad organi mai esistiti con la seguente denominazione) le Camere di commercio, industria ed agricoltura, in sostituzione dei Consigli provinciali delle corporazioni (vedi voce relativa) (decreto legge 21 novembre 1944).

Questi organismi, a circoscrizione rigidamente provinciale, a differenza dei precedenti consigli sono definiti enti di diritto pubblico, hanno il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercitano i poteri e le funzioni (tra i quali quello dell'imposizione tributaria) già attribuiti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia (vedi voce relativa).

Dal punto di vista organizzativo, le camere sono dotate di in un Consiglio generale elettivo, che elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente. Un altro organo delle camere, peraltro quello che in maniera più diretta ed assidua si occupa dell'amministrazione attiva dell'intero organismo camerale, è la Giunta, composta da un Presidente (nominato dal Ministero per l'industria e il commercio di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e da quattro Membri (nominati dal prefetto della provincia avuta l'approvazione del Ministero per l'industria ed il commercio) rappresentanti i commercianti, gli agricoltori, gli industriali ed i lavoratori.

Con la legge 12 luglio 1951, n. 560 (legge 12 luglio 1951), inoltre, ai componenti della giunta camerale sono stati aggiunti altri due membri in rappresentanza degli artigiani e dei coltivatori diretti, mentre con la legge 29 dicembre 1956, n. 1560 (legge 29 dicembre 1956) è stata prevista la possibilità di estendere la rappresentanza, in seno alle giunte medesime, anche ad altri settori che rivestano, nella circoscrizione della camera, una particolare importanza.

Le attribuzioni di rappresentanza degli interessi economici della provincia, di consulenza prestata alle amministrazioni pubbliche periferiche e locali della e di raccordo e coordinamento tra gli operatori economici della circoscrizione sono state estese in seguito al processo di decentramento burocratico avvenuto durante gli anni '50. In relazione a questo processo riformatore, le camere di commercio si sono viste attribuire (decreto 28 giugno 1955) alcune importanti funzioni precedentemente svolte dagli Uffici provinciali del commercio e dell'industria (vedi voce relativa).

In particolare, l'art. 13 del decreto presidenziale appena citato ha previsto che le camere dovessero:

  • Ricevere e registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati e sbrigare tutte le pratiche e gli affari inerenti a tale materia;
  • Esercitare, in tema di disegni e modelli di fabbrica, le attribuzioni che non siano attribuite per legge ad uffici dell'amministrazione centrale dello Stato;
  • Rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;
  • Formare mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di settore);
  • Provvedere, su richiesta dell'amministrazione centrale, all'esecuzione degli atti e dei provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio e, col consenso di questo, all'esecuzione di determinati incarichi per conto di altri dicasteri.

La legge 26 settembre 1966, n. 792, mutando la denominazione del Ministero dell'industria e commercio in quella di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (legge 26 settembre 1966), modificò anche le denominazioni delle camere di commercio, rinominandole Camere di commercio, industria e artigianato ed Ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato (UPICA - vedi voci relative).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]