ispettorato provinciale del lavoro 1945 - [1971]

Il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474 istituì, quali amministrazioni periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli Ispettorati del lavoro (decreto 10 agosto 1945). Queste amministrazioni sostituivano, per funzioni, organizzazione e competenza territoriale, gli Ispettorati corporativi del lavoro, soppressi con il regio decreto legge 9 agosto 1943, n. 718 (decreto legge 9 agosto 1943) (vedi scheda relativa).

Originariamente organizzato su base provinciale, l'Ispettorato del lavoro ha poi previsto l'istituzione di uffici ispettivi su base regionale, ai sensi della legge 22 luglio 1961, n. 628 (legge 22 luglio 1961) (vedi voce relativa).

Il personale addetto all'Ispettorato del lavoro è diviso in varie categorie professionali. In particolare gli ispettori, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria e possono (in determinati casi) richiedere l'opera di un ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e del medico di fabbrica.

Quest'ultima facoltà, insieme al citato ruolo di pubblico ufficiale, imporrebbe agli ispettori l'obbligo di denunciare senz'altro all'autorità giudiziaria ogni reato di cui vengano a conoscenza nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni. La legge prevede tuttavia che, prima di effettuare la denuncia, gli ispettori possano intimare ai responsabili del reato o dell'illecito civile, la regolarizzazione delle situazioni contrarie alla legge riscontrate.

Da un punto di vista qualitativo, il corpo ispettivo del lavoro si compone, oltre che di ispettori ingegneri appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di aiutanti ispettori reclutati tra il personale operaio di fabbrica fornito di una certa anzianità e dotato di competenze specifiche nel campo della tutela e della sicurezza del lavoro.

Il personale dell'Ispettorato del lavoro, infine, è diretto da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, che abbia però qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

Agli uffici provinciali dell'ispettorato del lavoro spettano tutti i compiti che la legge demanda all'Ispettorato del lavoro (per le competenze dell'Ispettorato regionale vedi voce relativa).

Più analiticamente, gli ispettorati provinciali del lavoro esercitano funzioni di vigilanza diretta nei seguenti ambiti:

  • sull'applicazione delle leggi sociali e dei contratti collettivi nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere dovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato;
  • sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie a favore dei prestatori di lavoro;
  • sugli enti dipendenti dal ministero. In questo ambito particolare l'ispettorato esegue inoltre ulteriori funzioni eventualmente delegate dal ministero.

Oltre a questi compiti di vigilanza diretta, gli ispettorati provinciali regolano e coordinano l'attività di vigilanza esercitata dagli istituti di assicurazione e di previdenza sociale, al fine di evitare il moltiplicarsi e l'accavallarsi delle procedure di controllo presso le aziende, pluralità di accertamenti che, se non adeguatamente disciplinata, intralcerebbe il regolare ritmo produttivo delle imprese. Infine, l'ispettorato provvede, su incarico del ministero, a raccogliere notizie ed informazioni sulle condizioni e sullo sviluppo sia della produzione nazionale che delle attività particolari nei vari settori produttivi, con particolare riferimento, com'è ovvio, a quelle che interessano la circoscrizione provinciale di competenza.

Con la legge del 1961 sopra ricordata, il legislatore repubblicano ha introdotto, nell'ambito degli Ispettorati del lavoro, gli uffici regionali dell'ispettorato. Occorre chiarire che l'ispettorato regionale del lavoro, come del resto l'ispettorato provinciale del lavoro, non costituiscono distinte amministrazioni periferiche dello Stato, bensì uffici di un'unica amministrazione decentrata del Ministero del lavoro e della previdenza sociale costituita appunto dagli Ispettorati del lavoro.

Questa amministrazione decentrata, dunque, è stata organizzata tra il 1945 ed il 1961 attraverso uffici provinciali aventi sede nei capoluoghi di provincia italiani, e dal 1961 in poi attraverso uffici provinciali ed uffici regionali, questi ultimi naturalmente insediati nei comuni capoluogo di regione.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]