ispettorato provinciale dell'agricoltura 1935 - [1971]

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dicastero istituito tramite regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 in sostituzione del Ministero dell'Economia nazionale, in conseguenza del rilievo assunto in quel periodo dalle politiche agricole nel quadro della politica economica del regime fascista (decreto 12 settembre 1929).

Gli ispettorati furono istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 ed assorbirono le preesistenti Cattedre ambulanti di agricoltura (legge 13 giugno 1935). Queste ultime erano enti pubblici dotati di personalità giuridica, competenti nella circoscrizione provinciale e sottoposti alla vigilanza dapprima del ministero dell'Economia nazionale e, dopo il 1929, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I compiti delle cattedre ambulanti di agricoltura erano rivolti all'istruzione tecnica, all'assistenza agli agricoltori, alla sperimentazione di nuove tecniche di produzione agricola e, più in generale, a tutte quelle iniziative atte a promuovere e ad incoraggiare il progresso della zootecnia e delle industrie agrarie, giusto l'art. 3 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433 istitutivo di tali enti (decreto 6 dicembre 1928).

Con la riforma del 1935, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono diventati organi esecutivi delle decisioni del governo in periferia, difettando di personalità giuridica e sottostando ad un diretto legame gerarchico e funzionale con l'amministrazione centrale da cui dipendevano.

Gli ispettorati hanno conservato le funzioni esercitate dalle cattedre ambulanti, ma hanno anche progressivamente allargato i propri compiti, soprattutto in materia di miglioramenti fondiari ed agrari. Gli ispettorati, infatti, presiedono all'indirizzo tecnico, alle attività dimostrative e di addestramento professionale, all'assistenza tecnica, alle rilevazioni di statistica agraria ed in generale alla migliore organizzazione della produzione agricola ed all'esame tecnico dei progetti e delle opere per le quali sia richiesto il sussidio o il concorso dello Stato.

La caduta del regime fascista non diede luogo a radicali trasformazioni dell'ordinamento statale e periferico del settore agricolo. Il Ministero, infatti, conservò la sua competenza sull'agricoltura e sulle foreste, così come gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura continuarono ad essere gli uffici periferici del predetto dicastero.

Durante il periodo repubblicano questa amministrazione periferica preposta al settore dell'agricoltura andò progressivamente assumendo compiti sempre più numerosi e più ampi, che si estesero a nuove materie, anche in relazione alle modificazioni tecniche ed economiche che hanno reso nel secondo dopoguerra anche l'agricoltura un settore produttivo ad alta intensità di capitale.

Fra le più importanti prerogative attribuite durante il periodo repubblicano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, occorre almeno ricordare:

  • I pareri tecnici che l'ispettore provinciale è chiamato ad esprimere sulle domande relative all'erogazione di prestiti o di mutui richiesti dagli agricoltori al "Fondo di rotazione", istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge 25 luglio 1952, n. 949 e destinato a sostenere l'acquisto di macchine agricole nazionali, la costruzione di impianti di irrigazione e di edifici rurali destinati all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame, la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli (legge 25 luglio 1952);
  • I pareri tecnici che l'ispettore provinciale è chiamato ad esprimere sulle domande relative all'erogazione di prestiti o di mutui richiesti al "Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia", istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la legge 8 agosto 1957, n. 777 e destinato a favorire la produzione degli animali da carne, il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame e delle uova (legge 8 agosto 1957);
  • In questo caso, l'Ispettore provinciale deve esprimersi sulla congruità della spesa prevista e sulla rispondenza tecnica ed economica degli acquisti e delle opere, soprattutto in relazione all'organizzazione produttiva dell'azienda richiedente ed alla sua capacità di sviluppo dell'attività zootecnica;
  • L'ispettorato vigila inoltre sull'impiego delle somme erogate a titolo di prestito o mutuo e provvede a predisporre lo stato di avanzamento dei lavori ed i necessari collaudi;
  • L'ispettorato dichiara, accertata la diminuzione della produzione lorda vendibile di una azienda per i danni sofferti dagli impianti olivicoli, lo stato di necessità economica delle aziende agricole e propone l'erogazione di mutui a tasso agevolato, indicando anche la cifra necessaria a superare il momento di difficoltà. Questa prerogativa, sorta con la legge 3 dicembre 1957, n. 1178, che intendeva riparare ai danni sofferti dalle campagne a seguito delle eccezionali gelate e nevicate di quella stagione, ha continuato ad esistere anche dopo che quello stato di necessità particolare era andato scomparendo;
  • Infine, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono concedere contributi in conto capitale (per cifre non superiori ai 30 milioni di lire) a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (legge 21 luglio 1960, n. 739).

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]