ispettorato regionale del lavoro 1961 - [1971]

Il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474 istituì, quali amministrazioni periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli Ispettorati del lavoro (decreto 10 agosto 1945) . Queste amministrazioni sostituivano, per funzioni, organizzazione e competenza territoriale, gli Ispettorati corporativi del lavoro, soppressi con il regio decreto legge 9 agosto 1943, n. 718 (decreto legge 9 agosto 1943) (vedi scheda relativa).

Originariamente organizzato su base provinciale, l'Ispettorato del lavoro ha poi previsto l'istituzione di uffici ispettivi su base regionale, ai sensi della legge 22 luglio 1961, n. 628 (legge 22 luglio 1961).

Il personale addetto all'Ispettorato del lavoro è diviso in varie categorie professionali. In particolare gli ispettori, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria e possono (in determinati casi) richiedere l'opera di un ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e del medico di fabbrica.

Quest'ultima facoltà, insieme al citato ruolo di pubblico ufficiale, imporrebbe agli ispettori l'obbligo di denunciare senz'altro all'autorità giudiziaria ogni reato di cui vengano a conoscenza nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni. La legge prevede tuttavia che, prima di effettuare la denuncia, gli ispettori possano intimare ai responsabili del reato o dell'illecito civile, la regolarizzazione delle situazioni contrarie alla legge riscontrate.

Da un punto di vista qualitativo, il corpo ispettivo del lavoro si compone, oltre che di ispettori ingegneri appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di aiutanti ispettori reclutati tra il personale operaio di fabbrica fornito di una certa anzianità e dotato di competenze specifiche nel campo della tutela e della sicurezza del lavoro.

Il personale dell'Ispettorato del lavoro, infine, è diretto da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, che abbia però qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

Con la legge del 1961 sopra ricordata, il legislatore repubblicano ha introdotto, nell'ambito degli Ispettorati del lavoro, gli uffici regionali dell'ispettorato. Occorre chiarire che l'ispettorato regionale del lavoro, come del resto l'ispettorato provinciale del lavoro, non costituiscono distinte amministrazioni periferiche dello Stato, bensì uffici di un'unica amministrazione decentrata del Ministero del lavoro e della previdenza sociale costituita appunto dagli Ispettorati del lavoro.

Questa amministrazione decentrata, dunque, è stata organizzata tra il 1945 ed il 1961 attraverso uffici provinciali aventi sede nei capoluoghi di provincia italiani, e dal 1961 in poi attraverso uffici provinciali ed uffici regionali, questi ultimi naturalmente insediati nei comuni capoluogo di regione.

Gli Ispettorati regionali del lavoro hanno soprattutto il compito di esercitare un'azione di coordinamento e di vigilanza sugli ispettorati provinciali e di eseguire i compiti ad essi demandati dal Ministero.

Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, gli Ispettorati regionali del lavoro disimpegnano le funzioni proprie degli ispettorati provinciali. Tuttavia, per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro può disporre con un suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale del lavoro per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto. In questo caso, solitamente i locali utilizzati per insediare i due uffici ispettorali sono i medesimi e ciò vale anche, parzialmente, per il personale utilizzato.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]