ragioneria regionale dello stato 1955 - [1971]

Uno tra i più ardui compiti che gli uomini della Destra storica, la classe dirigente che governò nei suoi primi quindici anni di vita l'appena unificato Regno d'Italia, si trovarono a fronteggiare fu quello del risanamento finanziario. Il nuovo Stato, infatti, accollandosi e fondendo in un unico bilancio i conti degli antichi Stati italiani si vide gravato di un ingente debito pubblico che fu domato, giungendo al pareggio economico, solo dopo circa 15 anni.

Tra gli strumenti utilizzati in quel periodo per contenere e controllare la spesa pubblica, sicuramente la Ragioneria generale dello Stato, istituita con la legge 22 aprile 1869, n. 5026, assurse molto presto al ruolo di perno attorno a cui ruotava la dinamica della spesa del regno (legge 22 aprile 1869). Inoltre, l'istituzione (decreto 27 febbraio 1870) della figura del Ragioniere generale dello Stato - su cui si andò appuntando la responsabilità per il corretto svolgimento dei flussi di spesa pubblica - ed il passaggio (decreto 18 novembre 1923) di tutte le ragionerie dei Ministeri alle dirette dipendenze della ragioneria generale, accentuò il ruolo della Ragioneria generale dello Stato e del suo capo amministrativo.

Come si evince dal quadro storico appena delineato, l'attenzione della classe politica di governo del regno d'Italia si soffermò, almeno per quanto riguarda il controllo della spesa pubblica, sulle attività dell'amministrazione centrale. Dall'Unità d'Italia al periodo del decentramento burocratico (anni '50 del XX secolo), infatti, non furono previsti né istituiti organi periferici con funzioni analoghe o paragonabili a quelle della ragioneria generale dello Stato.

Nel 1955, finalmente, una maggiore consapevolezza dell'importanza di attuare un decentramento burocratico anche nell'ambito dei servizi del Ministero del Tesoro, condusse alla emanazione del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1544, con cui si istituivano la Ragioneria regionale dello Stato e la Ragioneria provinciale dello Stato (per quest'ultima amministrazione, vedi voce relativa) (decreto 30 giugno 1955 a).

Le Ragionerie regionali dello Stato, organi alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato ed amministrazione periferica del Ministero del Tesoro, furono il frutto della fusione in un unico ufficio dei preesistenti Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche (vedi voce relativa) e degli Uffici regionali di riscontro, istituiti con decreto presidenziale 16 aprile 1948, n. 1059 (decreto 16 aprile 1948).

In particolare, agli Uffici regionali di riscontro erano stati deferiti i compiti spettanti a determinate Amministrazioni centrali nonché alle rispettive ragionerie centrali in materia di conti rimasti in sospeso per eventi connessi con lo stato o con i fatti di guerra, mentre agli uffici di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche spettava l'espletamento delle funzioni riservate alle ragionerie centrali dei Ministeri, in relazione alla competenza dei provveditori regionali.

I provvedimenti di competenza della ragioneria del provveditorato regionale passati, grazie al decreto n. 1544, sotto la responsabilità della Ragioneria regionale dello Stato sono i seguenti:

  • Provvedimenti emessi dagli Intendenti di finanza nelle materie loro attribuite dal decentramento dei servizi del Ministero delle finanze;
  • Provvedimenti emessi dagli ingegneri capi dei distretti minerari e dai Prefetti in esecuzione del decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;
  • Provvedimenti concernenti la carriera ed il trattamento economico del personale ed i titoli di spesa relativi emessi, in relazione all'esercizio del decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, dai rettori delle Università, dai direttori degli istituti di istruzione superiore e dai provveditori agli studi;
  • Ordinativi di pagamento emessi dai Prefetti, nell'ambito del decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità, per il rimborso delle spese ospedaliere;
  • Provvedimenti di competenza propria o delegata degli ispettori agrari compartimentali e degli ispettori regionali delle foreste e provvedimenti di competenza propria o delegata degli ispettori provinciali dell'agricoltura e degli ispettori ripartimentali delle foreste, riguardanti l'assunzione degli impegni, l'autorizzazione di spese ed i pagamenti;
  • Provvedimenti di impegno di spesa, buoni di subanticipazione e ordinativi di pagamento emessi dai direttori dei centri di rieducazione ed i rendiconti da questi presentati, nonché i provvedimenti di impegno di spesa emessi dai capi degli istituti o servizi che ne fanno parte, nonché degli ispettori distrettuali nell'esercizio dei poteri derivanti dal decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

I provvedimenti di competenza dell'Ufficio di riscontro passati, grazie al decreto n. 1544, sotto la responsabilità della Ragioneria regionale dello Stato sono i seguenti:

  • Controllo sui rendiconti dei funzionari delegati dei Ministeri, esclusi quelli delle amministrazioni degli Affari esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa;
  • Controllo sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato esclusi quelli delle amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.

Per quanto riguarda poi la linea di demarcazione tra i compiti della Ragioneria regionale e quelli della ragioneria provinciale, il decreto n. 1544 ha stabilito che le funzioni di controllo preventivo di competenza delle Ragionerie centrali per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge delega 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite alle ragionerie regionali per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale ed alle ragionerie provinciali negli altri casi (legge delega 11 marzo 1953). Di conseguenza, ad esempio, i provvedimenti degli intendenti di finanza sopra accennati, riguardando servizi decentrati su base provinciale, esulano dalla competenza della ragioneria regionali e dunque ricadono nella sfera di attribuzione della ragioneria provinciale.

Da ultimo, rammentiamo che il personale della Ragioneria regionale dello Stato dipende dal Ministero del tesoro, che il Direttore della ragioneria è nominato dal Ministro del tesoro su proposta del Ragioniere generale dello Stato e che le ragionerie generali hanno sede ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]