ufficio del lavoro e della massima occupazione 1943 - [1971]

Oltre all'Ispettorato del lavoro (vedi voce relativa), alle dirette dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale opera anche l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, organo periferico competente su base provinciale dello stesso dicastero. Di istituzione singolare e non perfettamente rientrante nel nostro sistema delle fonti del diritto, questi uffici del lavoro furono creati nel 1943 attraverso l'ordinanza generale n. 28 dell'allora governo militare alleato.

A seguito del processo di liberazione nazionale, gli uffici del lavoro furono gradualmente costituiti nelle province liberate fino a trovare una consacrazione piena e formale con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, che però si limitò a sanzionare una situazione di fatto, vale a dire l'esistenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro prerogative principali (decreto legislativo 15 aprile 1948).

Tra queste prerogative, si ricorda qui che inizialmente gli uffici del lavoro ebbero il compito precipuo di provvedere al ristabilimento della libertà di organizzazione e di rappresentanza del lavoro. Venuto meno dopo pochi mesi tale gravoso compito, grazie soprattutto alla (ri)costituzione delle nuove organizzazioni sindacali su base volontaria, le attribuzioni di questi uffici riguardarono essenzialmente la disciplina del collocamento, l'esperimento del tentativo di conciliazione in materia di controversie del lavoro, la raccolta e l'esame delle domande di espatrio, l'assistenza ai lavoratori emigranti e, infine, la raccolta e l'elaborazione di alcuni dati statistici in materia di migrazione interna.

A seguito dell'approvazione della legge 22 luglio 1961, n. 628 (legge 22 luglio 1961), che tra l'altro riformò anche gli Ispettorati del lavoro (vedi voce relativa), agli Uffici del lavoro e della massima occupazione vennero attribuiti i seguenti compiti:

  • Trattazione di controversie collettive di lavoro;
  • Raccolta ed elaborazione di dati statistici in tema di occupazione/disoccupazione e di precisazione del livello di piena occupazione per ogni provincia;
  • Collocamento dei lavoratori in esubero, reclutamento dei lavoratori in procinto di emigrare, assistenza di base per i lavoratori che decidessero comunque di lasciare l'Italia per lavorare all'estero;
  • Trattazione delle controversie anche individuali di lavoro;
  • Organizzazione, attivazione e gestione dei corsi di addestramento professionale e dei cosiddetti cantieri-scuola.

La legge n. 628 del 1961 sopra ricordata ha previsto l'attivazione alle dipendenze dell'ufficio del lavoro di sezioni zonali, di sezioni comunali e di sezioni frazionali, incaricate di svolgere, nella propria circoscrizione territoriale, i compiti relativi al collocamento della manodopera, nonché le altre attribuzioni specifiche in materia di previdenza e di assistenza sociale.

Presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è costituito un'importante organo collegiale, la Commissione provinciale per il collocamento, mentre presso le sezioni dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione per il collocamento.

La Commissione provinciale per il collocamento è presieduta dal direttore dell'ufficio del lavoro ed è composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, operaie e padronali, nonché dai rappresentanti dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche che, con maggiore intensità si avvalgono di manodopera non specializzata come il genio civile, la camera di commercio, l'ispettorato dell'agricoltura.

La commissione ha compiti deliberativi in materia di classificazione professionale dei lavoratori, di contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione dei lavoratori, di ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni zonali, comunali e frazionali. La commissione, inoltre, detiene attribuzioni consultive su tutte le questioni relative al collocamento su cui venga richiesto il suo parere dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La Commissione per il collocamento presso le sezioni è obbligatoriamente istituita dal direttore dell'ufficio del lavoro quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Detiene importanti compiti in materia di formazione della graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, di rilascio di nullaosta all'accoglimento di richieste nominative e, più in generale, in tema di collocazione della manodopera residente nella circoscrizione in cui la sezione opera.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]