ufficio del registro 1859 - [1971]

L'esistenza degli uffici del registro, o di uffici diversamente denominati ma che svolgevano le medesime funzioni risale ad epoche molto risalenti. Lo scopo per cui tali uffici furono creati e poi mantenuti in vita anche con l'affermazione dello Stato moderno è duplice: da un lato, gli uffici del registro offrono ai cittadini (o ai sudditi) una tutela contro le falsificazioni degli atti, illecito sempre esistito nel corso della storia e, dall'altro lato, permettono allo Stato di incamerare cospicue somme di denaro mediante l'esazione di un numero sempre crescente di tasse e imposte.

Il Regno di Sardegna ha avuto per molti secoli degli uffici del registro sparsi per il territorio sabaudo, ma con l'unificazione e la creazione del Regno d'Italia, ed anche a causa del modello amministrativo centralizzatore e 'per ministeri' di derivazione francese ed applicazione cavouriana, la legislazione intorno agli Uffici del Registro divenne più attenta e meno affidata alle consuetudini locali.

Da un punto di vista gerarchico, gli Uffici del Registro dipendono centralmente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, mentre gli organi provinciali da cui lo stesso ufficio dipende sono le Intendenze di finanza (vedi voce relativa).

In base alle leggi più importanti che durante il periodo considerato hanno disciplinato l'Ufficio del registro - vale a dire il Testo Unico 13 settembre 1874, n. 2096 (legge 13 settembre 1874), il Testo Unico 20 maggio 1897, n. 217 (legge 20 maggio 1897) ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (che tuttora costituisce il testo di riferimento per un'analisi dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici del registro) - tali organi dello Stato si distinguono, in base ai tributi che amministrano ed alle funzioni che svolgono, in uffici a ramo unico, uffici a rami riuniti ed uffici misti (decreto 30 dicembre 1923 a).

Silvestri 1973

Gli uffici a ramo unico hanno generalmente sede nelle località più importanti e si limitano ad amministrare un solo tributo oppure alcuni di essi, ma non tutti quelli di competenza dell'Ufficio del registro (usualmente si tratta dei tributi che forniscono il maggior gettito fiscale). Gli uffici a rami riuniti, che hanno di solito sede nelle località meno importanti amministrano tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari e svolgono tutte le funzioni demandate dalla legge all'Ufficio del registro. Gli uffici misti, infine, hanno generalmente sede in località di media importanza e svolgono, oltre che le funzioni degli uffici a rami riuniti, anche quelle di competenza delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Dopo aver inquadrato brevemente la genesi e le funzioni tradizionalmente svolte dall'Ufficio del registro, nonché l'organizzazione che il Regno di Sardegna, prima, ed il Regno d'Italia, poi, hanno dato a questa amministrazione, è necessario entrare nel dettaglio della materia ed elencare in maniera più analitica le funzioni svolte dall'Ufficio del registro.

Pur tenendo presente che a partire dalla fine del XIX secolo la funzione tributaria del registro ha surclassato quella di certificazione di autenticità degli atti, occorre però ricordare che anche nella legge del 1923 sopra citata il riferimento a quest'ultima funzione è ancora ben presente. L'art. 3 della legge dichiara, infatti, che la registrazione "accerta la legale esistenza degli atti in genere e imprime alle scritture private la data certa di fronte ai terzi". Inoltre, "la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata".

Ciò detto, non vi è dubbio che il numero e l'ammontare dei tributi esatti dall'Ufficio del registro sono andati col tempo notevolmente accrescendosi, tanto che non è facile riportare un elenco completo di tali compiti fiscali. L'Ufficio del registro provvede infatti all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione di numerosi tributi tra cui:

  • L'imposta di registro;
  • L'imposta sulle successioni e donazioni;
  • L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario;
  • L'imposta ipotecaria;
  • L'imposta di bollo;
  • La tassa di bollo sui documenti di trasporto;
  • L'imposta di bollo sulle tasse da gioco;
  • L'imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni;
  • La tassa sulle concessioni governative;
  • L'imposta sulle assicurazioni;
  • L'imposta generale sull'entrata;
  • L'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati;
  • La tassa sui contratti di borsa;
  • La tassa automobilistica;
  • La tassa di circolazione;
  • I diritti erariali sui pubblici spettacoli;
  • La tassa di pubblico insegnamento;
  • L'imposta sulla pubblicità;
  • L'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono;
  • I diritti catastali;
  • Le tasse giudiziali;
  • Le addizionali alle imposte di registro, ai tributi successori, all'imposta ipotecaria ed all'imposta generale sull'entrata;
  • La tassa sulle radiodiffusioni;
  • L'imposta unica sulle utenze telefoniche;
  • Il diritto speciale sui pedaggi autostradali;
  • Il diritto su pesi e misure.

L'Ufficio del registro, inoltre, provvede all'accertamento, liquidazione e riscossione di altri tributi, come l'imposta di negoziazione o l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

Il lungo elenco di tributi accertati dall'Ufficio del registro, elenco che si è avuto cura di ordinare dalla più antica tassa alle più recenti forme di imposizione, forniscono all'erario un gettito che, alla fine del periodo da noi considerato, si attestava attorno a circa il 40% del gettito complessivo.

Infine, ricordiamo che nelle sedi in cui non esiste la Tesoreria provinciale dello Stato (vedi voce relativa), l'Ufficio del registro svolge anche alcune funzioni demandate a tale ufficio, provvedendo ad esempio al pagamento degli stipendi dei pubblici dipendenti, delle spese di giustizia e dei mandati emessi dallo Stato. Come si può capire, questo è possibile perché l'Ufficio del registro, per la sua natura e per le sue funzioni, è un luogo di circolazione dei flussi del denaro pubblico ed è pertanto tecnicamente in grado di espletare operazioni, anche complesse, di tesoreria.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]