ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1966 - [1971]

Il complesso e non risolto rapporto che, soprattutto nel periodo repubblicano, avvinse le camere di commercio e gli uffici provinciali dell'industria in una sostanziale confusione di ruoli ed in una serie di rapporti gerarchici e funzionali mal definiti, portò ad una serie di proposte di riforma.

Tuttavia, con la legge 26 settembre 1966, n. 792, il legislatore si limitò a modificare la denominazione delle camere, degli uffici e del Ministero da cui questi ultimi dipendevano, perdendo un'occasione utile per disciplinare in maniera più coerente e razionale l'intera organizzazione degli uffici pubblici che, in ambito periferico, si occupano di monitorare la situazione economica e sociale (legge 26 settembre 1966).

A seguito del provvedimento appena citato, il Ministero dell'industria e del commercio assunse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 1), mentre gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assunsero rispettivamente la denominazione di Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) e di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli uffici provinciali passarono così alla dipendenza del Ministero di nuova denominazione.

Per completezza, riportiamo qui l'organizzazione ed il ruolo di questi uffici periferici.

Agli Uffici provinciali dell'industria e del commercio spetta, oltre alle funzioni di cui sono per legge competenti, il compito di curare l'esecuzione degli atti e dei provvedimenti del Ministero dell'industria e di segnalare il movimento economico della provincia.

Secondariamente, gli uffici provinciali possono, ma il decreto specifica "in maniera facoltativa", svolgere i compiti di segreteria delle camere di commercio, nel caso che queste lo richiedano a mezzo del presidente della giunta e previa autorizzazione del Ministero dell'industria.

Il personale degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio è composto da un direttore, funzionario governativo appartenente ai ruoli dirigenziali del Ministero dell'industria e da alcuni impiegati dipendenti delle camere di commercio. Le spese di funzionamento degli uffici sono posti a carico delle camere, ad eccezione di quelle relative al trattamento di stipendio e di pensione del personale statale, cui provvede il Tesoro dello Stato, salvo rimborso da parte delle camere.

A seguito del decreto del presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 molte funzioni precedentemente esercitate dagli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono state devolute alle camere di commercio. Questo provvedimento, preso nel corso del periodo ricordato come 'decentramento burocratico' ha fatto perdere gran parte della propria ragion d'essere agli uffici provinciali, che tuttavia hanno continuato ad esistere espletando altri compiti loro affidati da leggi o da disposizioni ministeriali (decreto 28 giugno 1955).

Tra i compiti passati alle camere di commercio ricordiamo come più significativi:

  • La ricezione e successiva registrazione delle denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese; il rilascio dei relativi certificati ed il disbrigo di tutte le pratiche ed affari inerenti a tale materia;
  • L'esercizio, in tema di disegni e modelli di fabbrica, delle attribuzioni non attribuite per legge agli uffici dell'amministrazione centrale dello Stato;
  • Il rilascio di certificati di origine delle merci e delle carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;
  • La formazione di mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di settore);
  • L'esecuzione, su richiesta dell'amministrazione centrale, degli atti e dei provvedimenti del Ministero dell'industria e del commercio e, col consenso di questo, l'espletamento di determinati incarichi per conto di altri dicasteri.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]