ufficio tecnico erariale 1936 - [1971]

Il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 2007 trasformò gli Uffici tecnici di finanza in Uffici tecnici erariali, lasciando peraltro inalterata la serie di prerogative già attribuite a quella amministrazione periferica dello Stato (decreto 22 ottobre 1936). Gli Uffici tecnici erariali rimasero alle dipendenze del Ministero delle finanze e, in particolare, della Direzione generale delle Imposte dirette e del catasto di quel dicastero. Il decreto del 1936, inoltre, modificò il regolamento per il personale degli uffici finanziari delegati al catasto ed ai suoi uffici periferici e disciplinò, per la prima volta, anche l'organizzazione interna degli uffici.

In tal senso, l'Ufficio tecnico erariale fu organizzato in quattro Sezioni che, da allora e fino al 1949, avrebbero mantenuto i seguenti ambiti di intervento:

  • Sezione prima: demanio e consulenze tecniche erariali;
  • Sezione seconda: applicazione delle imposte di fabbricazione;
  • Sezione terza: riscontro periodico delle variazioni di consistenza dei beni accatastati e l'aggiornamento della cartografia catastale e degli atti correlati (registri partitari);
  • Sezione quarta: conservazione del catasto attraverso l'aggiornamento dell'intestazione delle partite catastali.

Le sezioni, in base all'articolo 3 del decreto del 1936, sarebbero state dirette da un ingegnere statale di grado non inferiore al nono.

Fino al 1949, sul territorio nazionale sono esistiti 54 Uffici tecnici erariali e 41 Uffici tecnici - Sezioni autonome (a circoscrizione provinciale). Le sezioni autonome degli Uffici tecnici del catasto, a differenza degli Uffici tecnici veri e propri, limitavano la propria competenza alle questioni di carattere catastale, tralasciando così le attribuzioni inerenti l'accertamento di alcune categorie di imposte statali.

Successivamente, in considerazione anche delle crescenti richieste di interventi tecnici rivolte da altre amministrazioni a questo ufficio, venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 (decreto 1 dicembre 1949). Questo provvedimento modificò l'organizzazione catastale uniformando le attribuzioni delle sezioni autonome a quelle degli Uffici tecnici erariali in senso proprio; lo stesso decreto stabilisce inoltre che gli uffici tecnici erariali dovessero articolarsi al proprio interno in 5 sezioni chiamate, rispettivamente, ad occuparsi dei seguenti compiti:

  • Sezione prima: valutazioni e consulenze tecnico-economiche nell'interesse dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali riguardanti il patrimonio dello Stato e degli enti sottoposti a tutela; stime per l'applicazione di imposte particolari; prestazioni tecniche e consulenze relative ai canali demaniali ed a lavori edilizi e interventi di manutenzione riguardanti gli immobili sedi di uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria e del Tesoro e di altre amministrazioni statali;
  • Sezione seconda: operazioni legate alla formazione ed alla conservazione del catasto terreni ed operazioni di rilevamento territoriale affidate all'amministrazione catastale in qualità di organo cartografico ufficiale dello Stato; attività di campagna e di ufficio per l'accertamento periodico delle mutazioni determinatesi per eventi di vario genere nella consistenza degli immobili censiti (lustrazioni). o Sezione terza: incarichi per l'applicazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM) e per altre occorrenze in materia fiscale;
  • Sezione quarta: operazioni riguardanti la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano;
  • Sezione quinta: accertamenti tecnici e stime per i danni di guerra e per gli indennizzi connessi a requisizioni avvenute in periodo bellico da parte delle forze armate di paesi alleati. Queste sezioni, a causa del progressivo ridursi delle attività di competenza, sono state progressivamente soppresse nella maggior parte degli uffici tecnici erariali.

Sempre in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 al dirigente dell'Ufficio tecnico erariale fanno direttamente capo, nel periodo considerato, i "servizi generali", che hanno competenza in materia di tenuta dell'archivio e sono preposti al protocollo, alla compilazione di statistiche, all'economato ed alle funzioni di segreteria.

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, infine, è coadiuvata dalle Commissioni censuarie, organi consultivi a carattere tecnico amministrativo.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Fulvio Calia ]