comune di Bellagio sec. XIV - 1757

La comunitą di Bellagio risulta gią citata come entitą amministrativa autonoma con propri organi gią dal secolo XII (Cantł 1856, p. 163).
Il “comune de Bellaxio … cum villis de Sancto Johanne” figura nella “Determinatio stratarum et pontium …” annessa agli Statuti di Como del 1335, come il comune cui spetta la manutenzione del tratto della via Regina ”… a predicto casaritio usque ad terminum qui est ad exitum saxi Rantii …” (Statuti di Como 1335, Determinatio stratarum).
Il “comune burgi de Bellaxio” apparteneva alla pieve omonima (Statuti di Como 1335, Determinatio mensurarum) che gią la ripartizione territoriale del 1240 attribuiva al quartiere di Porta Sala della cittą di Como (Ripartizione pievi comasche, 1240).
Bellagio risulta sempre facente parte della medesima pieve anche dal “Liber consulum civitatis Novocomi” dove sono riportati i giuramenti prestati dai consoli del comune nel 1510 (Liber consulum Novocomi, 1510-1535).
Il comune, insieme con le ville, fu concesso in feudo nel 1499 alla famiglia Stanga. Dal 1538 sino al 1551 venne infeudato al conte Francesco Sfondrati e, senza le ville, dal 1624 al 1788 al conte della Riviera Ercole Sfondrati e ai suoi eredi (Casanova 1904).
Nella medesima pieve, nel Contado di Como, lo si ritrova ancora nel 1644 (Relazione Opizzone 1644).
Nel “Compartimento territoriale specificante le cassine” del 1751, Bellagio era sempre inserito nella pieve omonima (Compartimento Ducato di Milano, 1751).
Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 emerge che il comune di Bellagio, che contava 433 abitanti, era infeudato al conte della Riviera Ercole Sfondrati a cui non veniva corrisposto alcun carico.
L’organo deliberativo del comune era costituito da un convocato, che eleggeva annualmente in seduta pubblica un sindaco e due deputati ai quali era affidata la cura del pubblico interesse. Il sindaco inoltre era incaricato della conservazione delle pubbliche scritture depositate in un apposito armadio presso la stanza comunale. In sua assenza supplivano i due deputati.
Oltre i deputati ed il sindaco, venivano regolarmente retribuiti dal comune due dottori, l’organista, il reverendo predicatore, il custode della Veneranda Chiesa, il regolatore dell’orologio, il console, il fante, “quello che alza li mantici”, l’esattore per il mantenimento del Sasso Rancio.
Per la riscossione dei tributi il comune si avvaleva di un esattore scelto per pubblico incanto ogni tre anni.
Bellagio era sottoposto alla giurisdizione del podestą feudale, che era rappresentato in loco da un luogotenente, e per i servizi del quale il comune non pagava alcun compenso. Il console prestava il giuramento all’attuario (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3028).
Il comune di Bellagio, a cui risultano uniti il Comune di Mezzo e il Comune delle Ville, compare nell’“Indice delle pievi e comunitą dello Stato di Milano” del 1753 ancora appartenente alla medesima pieve (Indice pievi Stato di Milano, 1753).

ultima modifica: 13/10/2003

[ Domenico Quartieri ]