podestà della Valsolda sec. XII - 1784

La consuetudine di eleggere il podestà della Valle si perde nelle origine stesse della comunità. Negli statuti del 1246 sono infatti già regolati i compiti e le modalità di adempimento del mandato del podestà.
Per quanto riguarda la sua nomina, ciascun comune componente la valle doveva eleggere, entro l’ultimo giorno dell’anno, due uomini “maturi” che dovevano recarsi nel giorno di San Silvestro nella chiesa plebana quindi, “… quando ecco eletto il podestà, sonando le campane danno segno a tutta la Valsolda della eletione fatta, poi calano nella terra di detto Santo [Mamete] et fanno sedere l’eletto signor podestà “pro tribunali” ossequiandolo condecentemente” (Barrera 1864, pag. 61). Una volta eletto, egli era tenuto a giurare sui Vangeli di adempiere con diligenza al proprio mandato (Barrera 1864, pag. 404 cap. 145).
Il suo compito principale era quello di amministrare la giustizia secondo le norme contenute negli statuti e, per far ciò, era assistito da consiglieri. Nei casi in cui mancasse negli statuti la norma specifica di riferimento per il giudizio, “… la deliberazione era compiutamente devoluta alla giustizia ed al senno del podestà, che giudicava però solo dopo aver consultata una commissione composta di uomini tra i più saggi ed intelligenti della valle. Questo podestà …, sentenziava in prima istanza, il consiglio o credenzieri formavano il giudizio che oggi si chiama di revisione o di appello, e si deferivano al principe arcivescovo, come suprema istanza, i giudizi di cause più gravi ed involute, che venivano da lui decise mercé l’assistenza d’integerrimi e dotti legali” (Barrera 1864, pagg. 61 – 63).
Il podestà era affiancato da un notaio, o attuario, il cui compito era quello di registrare i processi, “dare forma ai decreti” e prendere atto delle deliberazioni adottate dal consiglio della valle. Disponeva anche, in ogni comune della valle, di alcuni “accusatori” che vigilavano sull’applicazione puntuale dello statuto (Barrera 1864, pagg. 61 – 62). Dagli stessi statuti gli era poi fatto obbligo d’interporre tutto il suo potere affinché che tra i valligiani non sorgessero discordie e litigi e, nel caso invece questi si presentassero, sempre gli statuti gli conferivano il diritto di eleggere “tre, quattro o cinque uomini ’boni et discreti’ a suo arbitrio che compiano attività di pacieri e fungano da arbitri” (Barrera 1864, pag. 66 e pag. 398 cap. 134). Aveva ovviamente la facoltà di punire i riottosi anche con forti ammende e ancora a lui era affidato il compito di nominare i procuratori per la difesa degli accusati (Barrera 1864, pag. 66). Nelle sue mani dovevano infine giurare tutti coloro che erano investiti di un pubblico ufficio (Barrera 1864, pag. 404 cap. 136).
Il podestà non poteva mai assentarsi dalla valle per più di otto giorni consecutivi, a meno di non aver ottenuto uno speciale permesso dal consiglio, o si trattasse di assenza dovuta a questioni di interesse della comunità (Barrera 1864, pag. 72).

ultima modifica: 04/04/2003

[ Domenico Quartieri ]