consiglio generale sec. XIV - 1757

Cento uomini di Lecco, non minori di anni diciotto (”metą del borgo e metą del castello”), ne costituivano il consiglio generale, secondo il disposto degli statuti locali (statuti di Lecco sec. XIV). Il consiglio, convocato a suono di campana, poteva deliberare su qualunque negozio interessante la comunitą di Lecco. La carica di consigliere era ereditaria in linea maschile; solo nel caso non vi fosse discendenza, la possibilitą di elezione tornava al consiglio generale, che nominava il nuovo consigliere dalla stessa squadra di quello decaduto. Per la durata di sei mesi il consiglio poteva commettere le proprie funzioni ad un consiglio formato da ventiquattro persone tratte dal consiglio generale. Spettava al consiglio generale, per il tramite dei suoi consiglieri, eleggere due sindaci (che restavano in carica un anno e dovevano mantenere i beni e difendere i diritti della comunitą), quattro uomini “pro faciendo concordiam”, uno o pił barverii, ambasciatori. A norma degli statuti, due volte all’anno (alle calende di gennaio e il 24 giugno, festa di San Giovanni Battista), il consiglio generale eleggeva gli officiali del comune, estratti a sorte tra i cento consiglieri stessi. La comunitą generale si avvaleva inoltre di quattro servitori, che ricevevano dal podestą o suo vicario la facoltą di citare qualunque persona.
Dalle risposte fornite nel 1751 ai 45 quesiti della real giunta del censimento sembra di poter desumere che, tra XVII e XVIII secolo, nonostante gli statuti trecenteschi venissero tradotti in volgare senza variazioni nel 1669, il sistema e gli organi amministrativi della comunitą di Lecco siano andati incontro ad una progressiva semplificazione: il consiglio generale rimaneva l’organo deliberante della comunitą generale; prendeva ancora provvedimenti che riguardavano “il corpo universale” di tutto il territorio di Lecco; deliberava l’imposta di tutte le spese locali generali; sindacava sulle controversie e ragioni di confine tra i diversi comuni, ma come propri uffciali aveva solo dei deputati generali, il notaio cancelliere, il ragionatto, il caneparo generale. Il consiglio restava formato nel 1751 e “sopra memoria d’homini” da trenta consiglieri, nonostante che gli antichi statuti (§ 75-76) prescrivessero il numero di cento, “ascrivendosi quel vuoto alla mancanza di soggetti”. Questi consiglieri, alla metą del XVIII secolo, venivano eletti a vita dai rispettivi comuni, e una volta morti il diritto passava ai discendenti (§ 36) maschi di etą superiore ai diciotto anni; in assenza di discendenza o in caso di emigrazione permanente del consigliere, il diritto dell’elezione ritornava al comune che originariamente l’aveva designato.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]