podestaria di Lecco sec. XIV - sec. XVI

Secondo gli statuti di Lecco risalenti al XIV secolo, tradotti in volgare nel 1669 (quando il diritto di nomina del podestà era ormai passato al feudatario), il podestà o rettore della terra e districtus di Lecco, il suo vicario e i suoi collaterali dovevano giurare per i sacri vangeli e sopra gli statuti di Lecco, nel momento di entrare in carica, nelle mani di uno dei consoli o notai della comunità, in seno al consiglio della comunità stessa. Il podestà doveva reggere, custodire e difendere il comune e l’università di Lecco, ogni singola persona in Lecco e nel suo districtus, amministrando il diritto e la giustizia; il podestà era tenuto ad abitare nel palazzo della comunità e non poteva pretendere di ricevere altre somme al di fuori di quanto gli era stabilito per salario; non doveva assentarsi, ed era tenuto a salire al banco della giustizia due volte al giorno nei giorni non festivi (secondo quanto previsto dagli statuti di Milano).
Il podestà e i consoli della comunità di Lecco eleggevano i giudici di pace, che, con il podestà stesso, si adoperavano per “suscitare la concordia delle parti”.
I servitori della comunità ricevevano dal podestà o suo vicario la facoltà di citare qualunque persona.
Il notaio forense o attuario civile e criminale era tenuto a scrivere tutti i processi e le scritture fatte presso il podestà.
La podestaria di Lecco si ritrova tra gli offici del dominio sforzesco, dalla fine del XV all’inizio del XVI secolo, sia sotto il distretto di Como sia sotto quello di Milano (Santoro 1948; Santoro 1968).
Da quando la comunità generale di Lecco venne infeudata, il diritto di nomina del podestà di Lecco (rimanendo sostanzialmente invariati i suoi doveri verso la comunità, la sua giurisdizione, il complesso delle sue competenze) passò al feudatario.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]