podestà di Dervio sec. XIV - sec. XV

Lo statuto di Dervio del 1389 si apriva con la formula di giuramento del podestà o rettore del comune (detto anche, negli statuti stessi, “offitialis generalis”), le norme per la sua elezione, le sue mansioni, i suoi diritti ed obblighi. Il rettore sovrintendeva all’andamento e al funzionamento del comune; era obbligato a far ś che tutti gli ufficiali del comune, dai consoli ai campari, prestassero il prescritto giuramento; presiedeva le adunanze del consiglio e doveva far scrivere al notario “omnia acta” riguardanti il comune; doveva esigere che nei quaderni dei procuratori fossero registrati tutti gli introiti e le spese; doveva far ś che entro un mese dal termine fissato fossero esatte le taglie, incanti e redditi del comune. Al rettore spettava la verifica dei pesi e delle misure, la visita ai mulini, taverne, prestini, strade pubbliche. Il marted́ e venerd́ sedeva al banco di giustizia; come giudice criminale doveva fare inchiesta di tutte e singole le infrazioni dello statuto avvenute nel territorio di Dervio di cui avesse notizia, anche se non fossero state denunciate. Per i processi civili dovevano essere le parti che aprivano o facevano progredire le liti avanti al giudice.

ultima modifica: 12/06/2006

[ Saverio Almini ]