comune di Cassino d'Alberi sec. XVI - 1757

Noto come “Casinum” dal 1084 (CDL I) e come Cassinello nel secolo XIII, Cassino d’Alberi deve il suo nome dalla famiglia Alberi, proprietaria del “castrum” attestato appunto dal 1084 e titolare delle decime vescovili nel suo territorio almeno dal 1252 all’inizio del Trecento (Agnelli 1917 a).
In età spagnola, quando il Contado lodigiano fu suddiviso nei Vescovati Superiore, di Mezzo, Inferiore di strada Cremonese e Inferiore di Strada Piacentina, il comune apparteneva al Vescovato Superiore (Tassa dei Cavalli), al quale risulta ascritto anche nella successiva documentazione a carattere amministrativo (Compartimento Ducato di Milano, 1751; Indice pievi Stato di Milano, 1753).
Alla metà del Settecento, al momento dell’inchiesta disposta dalla Regia Giunta per il Censimento, la comunità contava 301 abitanti ed era feudo redento: perciò versava lire 36 ogni 15 anni.
Comune autonomo, dipendeva unicamente dalla giurisdizione del podestà di Lodi, al quale il console prestava giuramento. La comunità non aveva consiglio particolare; due volte all’anno, in occasione della ripartizione dei fiscali, veniva convocato il consiglio generale. Gli officiali della comunità erano un console e sindaco: questi, “che si muta ad arbitrio del pubblico” , adempieva a tutte le necessità della comunità, vigilando in particolare sull’equità della ripartizione dei carichi fiscali e svolgeva anche le funzioni di cancelliere.
Ogni tre anni, in occasione del riparto generale (alla fine o all’inizio dell’anno), si eleggeva un esattore: quello in carica nel 1751 aveva percepito un salario di 500 lire nell’ultimo triennio.
(Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3045).
Nella seconda metà del Settecento, la suddivisione in Città e Contado venne meno in seguito all’applicazione della riforma teresiana: i Vescovati vennero suddivisi in 24 Delegazioni, ognuna delle quali composta da un numero variabile di comunità: in seguito a tale riassetto, dunque, Cassino d’Alberi risulta compreso nella III delegazione (editto 10 giugno 1757).
Alla riorganizzazione del territorio non se ne affiancò una istituzionale; in linea di massima (con poche eccezioni), l’organizzazione politico – istituzionale delle singole comunità restò invariata. Quindi mantennero le tradizionali funzioni (naturalmente dove presenti) i convocati generali degli estimati, i deputati e i sindaci.

ultima modifica: 12/01/2007

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