conservatori del patrimonio sec. XVII - 1757

Istituito dal consiglio generale il 10 febbraio 1626, l’organismo dei “Conservatori del patrimonio” era costituito da sei decurioni, eletti dal consiglio generale per un biennio, al termine del quale tre di loro erano confermati secondo una rotazione non sempre regolata dagli stessi criteri. Almeno due conservatori dovevano essere giureconsulti: tra questi si provvedeva alla nomina di un avvocato, incaricato di patrocinare, spiegare e seguire le cause proposte, coadiuvato da un sindaco, non necessariamente provvisto di titolo giuridico ma con funzioni analoghe a quelle dell’avvocato.
Alla fine del XVII secolo i criteri di elezione dei conservatori furono parzialmente modificati: si stabilì che avvocato e sindaco potessero essere riconfermati, mentre i due membri con maggior anzianità di servizio dovevano essere sostituiti: di fatto ciascun conservatore rimaneva in carica quattro anni consecutivi, a meno che non fosse nominato avvocato o sindaco. Dopo il 1710 si decise che l’avvocato, uno dei vecchi e uno dei nuovi conservatori dovessero essere giureconsulti collegiati (”togati”), mentre gli altri tre potevano essere “di cappa e spada”; nello stesso periodo, il diffuso assenteismo dei conservatori indusse il consiglio maggiore a stabilire che i conservatori potessero deliberare anche in presenza di ex conservatori che avessero ricoperto la carica nel biennio trascorso o da decurioni che, in passato, avessero ricoperto la carica di avvocato o di sindaco.
Nel 1755, secondo la riforma dell’amministrazione locale progettata con la “Pianta delle provvidenze”, i conservatori avrebbero dovuto cessare la propria attività a favore della nuova Congregazione di Patrimonio; essendo però già stati eletti i sei conservatori per il biennio 1755-56, essi furono affiancati da due interessati milanesi. In seguito, fino all’avvio della riforma, fu eletto un unico conservatore del patrimonio con competenze limitate al disbrigo degli affari correnti, ma privo di poteri decisionali.
I conservatori del patrimonio erano preposti al disbrigo di tutte le pratiche relative all’estimo: stabilivano i carichi, esercitavano funzioni di controllo, discutevano le controversie, concedevano esenzioni e privilegi fiscali; inoltre essi si occupavano delle cause fiscali (comprese quelle riguardanti abitanti o comunità del contado), esercitavano un saltuario controllo sui prezzi delle merci, intervenivano nella cause tra privati in materia patrimoniale (Archidata Lodi)

ultima modifica: 19/01/2005

[ Cooperativa Mémosis - Lodi ]