sindacatori 1757 - 1796

L’editto di riorganizzazione delle amministrazioni locali del 1758 stabilì che tre sindacatori o revisori dei conti sottoponessero a revisione l’operato di tutti gli officiali uscenti della comunità; di essi, due erano scelti nel novero dei consiglieri mentre un terzo avrebbe potuto essere esterno all’organo rappresenantivo della comunità, purché eletto dal consiglio tra i maggiori estimati (Riforma Maleo, 1758; editto 21 gennaio 1758 c).

ultima modifica: 03/04/2006

[ Cooperativa Mémosis - Lodi ]