comune di Cavriana sec. XIV - 1784

Citato nella rubrica 52 del libro VII “De Miliariis villarum” degli Statuti bonacolsiani degli anni dieci del trecento fra le ville dipendenti dal quartiere maggiore di Mantova, “Caprianam” era parte del distretto mantovano, come specificato nella rubrica 56 del libro III “De terciis terris comunis Mantue” degli stessi statuti (D’Arco 1871-1874).
Tra il 1444 e il 1448 Cavriana usciva temporaneamente dalla giurisdizione del dominio mantovano, essendo assegnata a Gianlucido Gonzaga in seguito alla divisione dello stato gonzaghesco (Mantova 1958-1963). Riguardo alla giurisdizione amministrativa a cui era soggetta, negli anni settanta – ottanta del trecento, Cavriana era sede di vicariato (Vaini 1994), mentre negli anni immediatamente seguenti alla erezione del ducato di Mantova, avvenuta nel 1530, era sede di commissariato (Mantova 1958-1963), come agli inizi del secolo XVII (Magini 1967). Nel 1750 per il piano de’ tribunali ed uffici della città e ducato di Mantova (piano 15 marzo 1750), Cavriana dipendeva dalla pretura di Volta. Nel 1772, in seguito al piano delle preture mantovane (piano 4 febbraio 1772), il territorio di Cavriana era soggetto alla giurisdizione della pretura di Goito, mentre nel 1782, dopo il compartimento territoriale delle preture dello stato di Mantova (nuovo piano 22 gennaio 1782), Cavriana con Castel Grimaldo, San Giacomo, Campagnola, Bande e San Cassiano dipendevano dalla pretura di Castiglione delle Stiviere.
Nel 1617 la comunità di Cavriana aveva 2.039 abitanti (Coniglio 1963), mentre, dalle risposte ai 47 quesiti della regia giunta del censimento, nel 1775 lo “stato totale delle anime” contava 2.250 anime, di cui 535 “collettabili” e 1715 “non collettabili (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).
Dalle risposte ai 47 quesiti della regia giunta del censimento, nel 1775 la comunità aveva come “entrate proprie” diversi livelli e affittanze (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).
Sempre dalle risposte ai 47 quesiti, risulta che nel 1775 i principali organi di autogoverno della comunità erano il consiglio generale o vicinia, che eleggeva i reggenti e il sindaco, e il consiglio particolare. Il consiglio particolare era formato dai sei reggenti eletti dalla vicinia. Era convocato dal sindaco, “col mezzo de consoli, previa però la licenza del pretore o vice gerente”, e insieme al depositario e al ragionato controllavano la “legalità de’ pubblici riparti e de’ carichi”. Il sindaco, che era eletto dalla vicinia ed aveva la facoltà di convocare il consiglio particolare, era il solo ad avere la responsablità dell’“amministrazione diurna” della comunità. Era tenuto inoltre ad annotare nel registro dei redditi comunali l’importo delle imposte, e ad avere cura dell’archivio comunitativo. Altre magistrature comunitative erano i consoli, che redigevano “li quinternelli delle anime collettabili” per disposizione dei reggenti, e convocavano il consiglio particolare su ordine del sindaco, e il massaro. Questi “soleva elegersi in febbraio cautellandosi la comunità con idonea sigurtà”, con l’onorario stabilito dal magistrato camerale di Mantova. In precedenza la “masseria” veniva incantata “a chi meno offerirà, con il salario che risulterà dell’incato medesimo”. Il massaro doveva esigere tutti i crediti spettanti alla comunità, secondo quanto risultava “da libri che gli verranno consegnati” ed era obbligato a pagare i debiti assegnatigli. Era tenuto a “render conto per tutto il giorno venti dicembre di tutte le esazioni fatte”, e a consegnare alla fine dell’anno alla comunità “tutti i libri stabili consegnati per l’esazione”.
La comunità riconosceva un onorario anche al cancelliere, al provveditore, ai consiglieri, ai deputati ai confini, al ragionato, al ministeriale, al bargello, al procuratore, al pretore, al massaro delle accuse, al corriere della pretura, ai maestri, al predicatore, all’organista e levamantici, al campanaro, all’orologiaio (Risposte ai 47 quesiti, 1772-1777).

ultima modifica: 01/12/2006

[ Giancarlo Cobelli ]