vicinia generale sec. XIV - 1798

La vicinia generale era formata dai capi famiglia della comunità. Nel 1675 si determinava che il numero legale per la validità delle sedute fosse di sessanta membri, su un totale di novanta o più, con ammenda di tre lire a coloro che avessero disertato l’assemblea. Nel 1780 si stabiliva la possibilità per i capi famiglia di nominare dei sostituti, dello stesso focolare e con almeno diciotto anni, che li rappresentassero in assemblea. La vicinia deliberava in tutti gli affari straordinari del governo comunitativo ed eleggeva il consiglio. Dal 1675 rientrava tra le sue competenze anche la nomina a “bossoli e balle” dell’esattore, con facoltà di approvare o respingere le garanzie presentate dall’eletto. Dal 1773 veniva stabilito di sottrarre “la ballottazione all’influenza del consiglio riservandola esclusivamente alla vicinia”, che si vedeva attribuita anche la facoltà di nomina del contradditore o conservatore delle leggi (Bresciani 1955).

ultima modifica: 27/10/2002

[ Giancarlo Cobelli ]