senato di giustizia 1571 - 1745

In sostituzione della rota, nel 1571 veniva istituito il cosiddetto senato di giustizia (così denominato tradizionalmente, come per esempio nelle rubriche settecentesche del gridario Bastia, per distinguerlo da quello precedente al 1571, riferibile al “consilium domini”), che, formato da sei senatori e da un presidente, si configurava come un “organismo con funzioni politiche più che giudiziarie, quale il consilium, di cui costituisce l’ampliamento”. I senatori, scelti ad insindacabile giudizio del principe ed in carica a tempo indeterminato, dovevano amministrare “la giustizia nelle cause, che solevano essere giudicate dal consiglio, in quelle che si ritroveranno esser al maestrato della ruota; in quelle che gli saranno commesse dalla signatura di giustizia, ovvero immediatamente da S. E., e sopra tutte le appellazioni si faranno sentenze del podestà di Mantova, del commissario di Revere, delli podestà di Sermide e d’Ostiglia, di Canneto e di Luzzara, e di tutte le sentenze, che saranno date da tutti gli altri magistrati e tribunali, che passino la quantità limitata dagli ordini, eccettuate le sentenze dei giudici inappellabili”. Avevano la facoltà di formare lo “stilus curiae”, levando “tutti gli stili ovver abusi dagli uomini introdotti in questa città contro le disposizioni delle leggi e statuti di Mantova, introducendo modi e stili di procedere, per li quali conosceranno levarsi le cavillazioni e le lunghezze delle liti e le cause ridursi a più facile spedizione, i quali stili poi s’abbino a osservare avanti ogni maestrato”. Seguendo dettagliate norme procedurali, la presentazione di un appello al senato, che doveva “attenersi ai meriti, omesse le disputazioni d’istanza”, produceva un giudizio sui punti nodali della causa, messi a fuoco in un “sommario” dal lavoro preparatorio dei senatori, che dovevano “fra loro dividersi li processi”, rimandando l’istruzione degli “atti ordinari” (”produzioni di libelli, supplicazioni, capitoli, posizioni, scritture, produzioni di processi e di testimoniche siano conosciuti, istrumenti, citazioni, intimezioni ed altre simili cose che ordinariamente si sogliono fare”) al banco dei notai-cancellieri, composto da sei membri (Mozzarelli 1974). Oltre ai notai – cancellieri, i senatori erano coadiuvati da due uscieri responsabili del sigillo e da due nunzi (Guida ASMn 1983)
Tra 1588 e il 1601 veniva sottratta alla competenza del senato la giurisdizione sulle cause inferiori ai cento ducati, demandate ad un giudice d’appello. Con il ripristino della situazione precedente, si stabiliva che tali cause fossero assegnate annualmente a turno ad un senatore.
Nel 1602 veniva stabilito che nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevaleva la posizione espressa dal presidente del senato.
Nel 1606 venivano ribadite dettagliatamente le competenze del senato, dalle quali esso appariva “oltre che come tribunale supremo, con competenza generale per le cause d’appello, come organo di tutela della legittimità e legalità per diversi casi: così delle elezioni dei consoli e massari delle comunità, come del buon ordine delle corporazioni mercantili e della misura dei salari di giudici, avvocati e notai”. Aveva inoltre giurisdizione sulle controversie che coinvolgevano membri della corte e sui procedimenti in materia di subastazioni.
Nel 1614 in seguito alla riforma dell’amministrazione centrale, il presidente del senato veniva cooptato in un consiglio, istituito per coordinare le attività dell’amministrazione statale. Queste riforme contribuivano gradualmente a trasformare il senato in ufficio prevalentemente giudiziario piuttosto che politico, inteso “come tribunale con particolari ’negozi’, lontano dalla generalità di competenze di un tempo”.
Nel 1624 veniva stabilito che il senato avesse “l’obbligo di motivare le sentenze”, obbligo ribadito nel 1642 insieme alla minuziosa trafila da seguire per l’istruzione della causa.
Nel 1688 veniva ridotto il numero dei senatori, che passavano da sei a cinque, e veniva loro imposto l’obbligo del giuramento.
Dalla “specificazione dell’attuale sistema de’ tribunali di Mantova” del 1737 (Sistemazione tribunali di Mantova, 1737), il senato, composto da un presidente, un vicario e cinque senatori, “è investito della giurisdizione d’appello e suprema su tutti i tipi di cause e di quella di prima istanza sulle cause in cui siano coinvolte figure sottoposte alla sua diretta tutela (persone miserabili, cioè vedove e orfani e comunità). Non può avocare processi dai tribunali inferiori, ma esercita su questi ultimi un controllo, veglia sul buon regolamento del foro e appone il proprio placet alla compilazione di qualunque pena corporale. Al senato è riconosciuta ampia facoltà equitativa, al fine di accelerare il corso della giustizia. Esso giudica infatti, come asserisce la specificazione, ’somariamente et sola facti veritate inspecta, rigettate le cavillazioni, e sorpassando le misure de’ giudici ordinari, in quanto alle formalità del giudizio, e molto più nelle cause di persone miserabili’. Investito della funzione ’tutoria’ nei confronti delle comunità, deve inoltre ricevere la resa dei conti di massari e deputati, sovrintendere alla formazione dell’estimo e dei preventivi di spesa, confermare le esenzioni e abilitare i periti agrimensori” (Mori 1998).
Nel 1738 al senato, “composto di sette ministri votati, cioè del presidente, del vicepresidente o sia decano, e di cinque senatori”, venivano riconfermate le proprie competenze, specificando che il suo presidente “esercitare e tenere debba un altra separata ispezione ed autorità di luogo-tenente vostro e di vice governatore dello stato” (Mozzarelli 1974).
Nel 1745, con l’incorporazione del ducato mantovano nello stato di Milano, il senato di Mantova veniva soppresso, sostituito da una curia senatoria (Mozzarelli 1974).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giancarlo Cobelli ]