commissariato degli ebrei 1730 - 1786

Dalla “specificazione dell’attuale sistema de’ tribunali di Mantova” de1737, risulta che il “commessario delli ebrei appartiene al senato, che lo esercita per mezzo d’un senatore turnalmente d’anno in anno, compresovi il presidente”. Nelle pratiche di sua competenza, egli procedeva “sommariamente e con tutta speditezza, non osservandosi in questa giudicatura le ferie lunghe delle messi, nÈ delle vendemie”, ed era inappellabile. Teneva udienza in casa propria nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, nel “dopo pranzo”. Era coadiuvato da due attuari, che avevano sede nel palazzo della ragione (Sistemazione tribunali di Mantova, 1737).
Nel piano dei tribunali del 15 marzo 1750 veniva confermato il commissariato degli ebrei, “da esercitarsi per turno da ciascheduno de’ suddetti individui [consiglieri del supremo consiglio di giustizia], cominciando dal presidente”, con competenza sulle cause civili relative ad ebrei, previa “cognizione” al supremo consiglio di giustizia (piano del 15 marzo 1750).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giancarlo Cobelli ]