giudice del paradiso sec. XVIII - 1750

Dalla “specificazione dell’attuale sistema de’ tribunali di Mantova” del 1737, il giudice del paradiso aveva “la cognizione delle cause minute, che non sorpassino l’importo di lire 120 di Mantova nella medesima città. Appartiensi una tale giudicatura al collegio de’ giuristi e va annualmente per turno fra gli ultimi in ordine d’ascrizione al medesimo. … Per lo stesso riflesso della tenuità delle cause vegnenti sotto la di lui giudicatura, ch’esercita somariamente e ’de plano’ per via di contraditorio delle parti, terminandone tosto la contesa senza formalità di processo, che il di più delle volte impotarebbe maggiore spesa del valore della vertenza stessa”. Le sue sentenze erano inappellabili, anche se era concessa la facoltà di ricorrere “al governo che ne comette al senato la revisione col mezzo d’un senatore il quale per solito è l’ultimo fra essi”. Aveva sede nel palazzo della Ragione, “con a lato gli uffizi delli due suoi notai” (Sistemazione tribunali di Mantova, 1737).
In seguito alla aggregazione del mantovano al milanese e alla conseguente soppressione delle antiche magistrature, avvenuta il 23 aprile 1745, il giudice del paradiso veniva confermato nelle sue funzioni (Amadei 1955-1957).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giancarlo Cobelli ]