congregazione del patrimonio di Mantova 1784 - 1786

“Per sistemare la provincia di Mantova sul metodo delle altre provincie della Lombardia austriaca”, il 2 novembre 1784 veniva ordinato “il regolamento per la rappresentanza ed amministrazione pubblica”, che stabiliva, con decorrenza dal 1785, la cessazione della congregazione civica di reggenza, sostituita dalla congregazione del patrimonio. La nuova congregazione era formata da nove fra i principali estimati della provincia, chiamati conservatori del patrimonio. Di questi quattro erano scelti fra i sessanta decurioni (due dall’ordine dei patrizi, uno dall’ordine dei giusperiti, il quarto dall’ordine dei cittadini). Il quinto conservatore di patrimonio doveva appartenere anch’esso al corpo dei decurioni e aveva le funzioni di giudice delle strade “tanto urbane, quanto provinciali”. Gli ultimi quattro decurioni erano scelti dal corpo degli estimati dell’intera provincia, con un patrimonio di almeno quattromila scudi d’estimo. Questa prerogativa doveva essere comune anche agli altri conservatori, pena l’esclusione dal voto del consiglio “per gli affari di pubblico patrimonio” e la decadenza dall’incarico.
I conservatori rimanevano in carica per quattro anni, variandone quattro ogni due anni. Il giudice delle strade, dipendente dalla congregazione del patrimonio, rimaneva in carica per quattro anni e non poteva essere riconfermato come gli altri conservatori. Essi erano di nomina reale, scelti fra una terna di nomi indicata dal consiglio generale. Anche il giudice delle strade era di nomina reale, scelto da una rosa di sei nomi indicati sempre dal consiglio generale.
Il conservatore anziano era a capo della congregazione del patrimonio e aveva la “direzione generale delle incombenze spettanti al corpo” e doveva invigilare “al buon ordine e all’esatto adempimento di tutto ciò che concerne il buon servizio del pubblico”. La congregazione del patrimonio assegnava le varie incombenze ogni due anni ai conservatori. Ognuno di essi “era relatore della propria materia in congregazione piena”, che radunata due volte alla settimana, determinava le proprie deliberazioni, anche se i responsabili dell’annona, degli alloggi e fazioni militari e il giudice delle strade potevano prendere delle “provvidenze istantanee”.
La congregazione del patrimonio aveva competenza in materia di annona, alloggi e fazioni militari, e “digagne di arginatura e suolo”. Aveva la direzione dell’amministrazione della città, con la compilazione dei bilanci consuntivi e del “progetto di futura imposta”. Aveva la potestà di definire l’asta per la scelta del commissario o cassiere della città e provincia, come concludere “ogni altro contratto del pubblico di qualunque genere dentro i limiti dell’amministrazione della provincia, tranne per le vendite dei fonsi o ragioni della provincia”, per i quali occorreva il consenso del consiglio generale.
La congregazione del patrimonio era assistita da un agente, che aveva compiti “in tutto ciò che può essere dell’incombenza di un sollecitatore”, e da un sindaco, che interveniva alle riunioni con diritto di voto, e che era scelto fra i causidici “per fare anche le funzioni di difensore di tutte le comunità mantovane”. Gli altri uffici della congregazione erano quelli di: I. segreteria, II. ragionateria, III. ufficio dell’annona, IV. Ufficio degli alloggi e fazioni militari, V. ufficio delle strade. La segreteria era diretta da un segretario cancelliere, con un coadiutore e un primo scrittore, mentre la ragionateria era condotta da un ragionato generale, assistito da un primo e secondo coadiutore, da uno scittore, da un primo e secondo portiere, da un custode e da un cursore. L’ufficio dell’annona era amministrato da un ispettore, coadiuvato da un primo pesatore generale, e da un secondo e terzo pesatore. L’ufficio degli alloggi e fazioni militari era condotto da un ispettore, assistito da un commissario, un vice commissario per Bozzolo, un “uffiziale”, un primo e secondo portiere, un commissario provinciale all’asta. Infine l’ufficio delle strade era composto, oltre che dal giudice, da un visitator forense, un visitator urbano, un cancelliere, un portiere, un primo e secondo perito.
Queste cariche in un primo tempo di nomina reale, in seguito venivano assegnate dal governo, che, scegliendo da una terna di nomi proposti dalla congregazione del patrimonio, nominava il sindaco, il cancelliere segretario, il ragionato generale, l’ispettore dell’annona, l’ispettore degli alloggi e fazioni militari, il commissario e vice commissario, i visitatori e i periti dell’ufficio delle strade (regolamento 2 novembre 1784).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giancarlo Cobelli ]