giudici e presidente del fodro sec. XIII

Per la riscossione delle multe dai cittadini colpiti da gravi pene pecuniarie, a causa dell’insolvenza dei “fodri”, e per le decisioni circa le inevitabili controversie in merito all’estimo ed alla misura delle terre, si sentì la necessità di creare questa magistratura, affiancandola ad un giudice straniero che desse maggiore garanzia di imparzialità.
Da una sentenza del 1256 emerge chiaramente che il presidente del fodro godeva della piena giurisdizione nelle questioni riguardanti il “fodro”, le condanne di malo estimo, le frodi di misurazione delle terre ed il pagamento delle “carte debiti” del Comune.
Tuttavia l’esercizio di questi poteri era vincolato al consiglio di tre o più giurisperiti milanesi: dopo un approfondito esame dei diritti e delle ragioni della parte in causa, tenuto conto anche dei privilegi imperiali e pontifici concessi e delle sentenze “in condimilibus causis latis”, il presidente del fodro era infatti obbligato a deferire l’esame e l’istruzione della causa ad uno o più giurisperiti scelti tra i membri del collegio dei giudici e di uniformarsi al loro consilium; in caso di dissenso il presidente aveva facoltà di convocare altri giurisperiti per un secondo consilium.
Un numero di notai, variabile a seconda della mole di lavoro, coadiuvava il presidente del fodro per la redazione degli atti relativi al catasto, per la stesura di copie e di estratti ed anche per la riscossione delle condanne (Barni 1954; Franceschni 1954; Manaresi 1919).

ultima modifica: 19/01/2005

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