officio dei dazi sec. XIII - sec. XVI

L’istituzione dell’officio dei dazi risale molto probabilmente alla fine del XIII secolo quando a Milano ai vecchi dazi esistenti, andarono aggiungendosi altri cespiti tributari, quali la gabella del sale, i dazi sulla vendita al minuto del vino, del pane di frumento.
Tuttavia solo verso la metà del secolo successivo l’officio acquistò un ruolo ben definito: con il decreto ducale dell’8 dicembre 1360, Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, al fine di regolamentare la riscossione dei dazi, stabiliva infatti che unico organo cittadino competente in materia di dazi e gabelle fosse l’officio dei dazi, presieduto da un giudice, nominato direttamente dal duca, le cui competenze vennero precisate negli “Statuta iurisdictionum” del 1396. Controllare la regolare riscossione di tutti i dazi e gabelle spettanti al comune, stabilire le condizioni contrattuali ed il prezzo di cessione qualora le operazioni di riscossione fossero state appaltate a privati, sorvegliare che l’ufficio del pesatore delle monete d’oro si attenesse agli ordini stabiliti dagli statuti erano, oltre al pieno potere di investigare e procedere a condanna nei confronti di coloro che trasgredivano gli statuti e commettevano frodi, i principali compiti di cui era investito il giudice dei dazi.
Gli statuti prevedevano inoltre che alle dipendenze del giudice operassero un certo numero di ufficiali, anch’essi nominati dal duca, specializzati per materie – vi erano quindi officiali per dazio del vino, per il dazio del pane … – ed un numero variabile di notai, incaricati di rogare tutti gli atti prodotti dall’officio.
Gli “Statuta iurisdictionum” prevedevano la tenuta di due registri, detti “Memorialem datiorum et intratarum Comunis Mediolani”, nei quali si dovevano annotare i giorni in cui l’appalto di ciascun dazio veniva eseguito, il nome del compratore e dei fideiussori, il prezzo e i termini di pagamento. I due registri, compilati in duplice copia, dovevano essere custoditi, uno presso la Camera del Comune e l’altro al Broletto per la libera e pubblica consultazione (statuta iurisdictionum; Cognasso 1955; Garin 1956; Leverotti 1994; Santoro 1929; Santoro 1956; Santoro 1968).

ultima modifica: 19/01/2005

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