ministero della giustizia 1797 giugno 30 - 1799 aprile 26

Il giorno seguente la proclamazione della Repubblica Cisalpina il neocostituito Direttorio esecutivo provvide a nominare i ministri, i quali, secondo quanto disposto dalla costituzione dell’anno V, non formavano consiglio, erano revocabili dal Direttorio ed erano “responsabili dell’ineseguimento sì delle leggi che degli ordini” emanate dallo stesso; da essi dipendevano inoltre le Amministrazioni dipartimentali, delle quali potevano annullare gli atti e sospendere i membri (costituzione 20 messidoro anno V).
Alla guida del dicastero della giustizia fu allora chiamato Giuseppe Luosi (decreto 12 messidoro anno V), che rimase in carica fino al settembre del 1798, quando, divenuto membro del Direttorio, la responsabilità del Ministero fu affidata prima a Cacciari e, dopo la sua rinuncia, a Francesco Pancaldi, già ispettore centrale del Ministero (determinazione 21 fruttidoro anno VI).
Frattanto, il 3 novembre dell’anno precedente, al dicastero di giustizia era stato riunito quello soppresso di polizia generale (legge 13 brumale anno VI b), con una legge che, il 30 di quello stesso mese, venne tuttavia dichiarata nulla (legge 9 frimale anno VI).
Il primo del mese di giugno del 1798 il Corpo legislativo determinò attribuzioni, responsabilità e garanzie di cui disponevano i ministri. Per quanto riguarda il primo oggetto il ministro di giustizia venne “incaricato della stampa e della spedizione delle leggi, dei decreti, proclami ed istruzioni del Direttorio esecutivo alle autorità amministrative e giudiziarie”; di dare “ai giudici le istruzioni necessarie”, di richiamarli alle regole e di vigilare affinché la giustizia fosse bene amministrata, “senza però immischiarsi nel merito degli affari” (legge 13 pratile anno VI).
Come gli altri responsabili dei dicasteri, anche il titolare della giustizia, nell’esercizio delle proprie funzioni, poteva “trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni” (determinazione 26 pratile anno VI)
Secondo le disposizioni provvisorie fatte pubblicare dal ministro della giustizia il 29 settembre 1798 gli uffici del ministero rimasero suddivisi in sette sezioni: I. Segreteria, II. Oggetti criminali; III. Oggetti civili; IV Contabilità; V. Promulgazione delle leggi; VI. Protocollo e spedizione; VII. Archivio e registratura (disposizioni 8 vendemmiale anno VII).

ultima modifica: 19/01/2005

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