ministero della guerra 1797 giugno 30 - 1799 aprile 26

Il 30 giugno 1797 il Direttorio esecutivo della neoistituita Repubblica Cisalpina, appena entrato in funzione, provvide alla nomina dei ministri, i quali, secondo quanto disposto dalla costituzione dell’anno V, non formavano consiglio, erano revocabili dal Direttorio ed erano “responsabili dell’ineseguimento sì delle leggi che degli ordini” emanate dallo stesso (costituzione 20 messidoro anno V).
Il fondamentale dicastero della guerra fu allora affidato ad Ambrogio Birago (decreto 12 messidoro anno V), rimasto in carica fino al 25 novembre 1797, quando gli successe il generale francese Martin de Vignolle, che resse ininterrottamente il ministero fino al 5 aprile 1799, allorché, dimissionario, venne sostituito da Bianchi d’Adda (determinazione 16 germinale anno VII).
L’anno precedente, con legge 1 giugno 1798, il Corpo legislativo aveva nel frattempo provveduto a definire attribuzioni, responsabilità e garanzie che spettavano al responsabile del dicastero. Secondo il testo di legge il ministro della guerra era “incaricato della leva, inspezione, disciplina e movimento delle armate”; doveva inoltre vigilare “sull’artiglieria, il genio, le fortificazioni, le piazze di guerra, li depositi delle reclute, gli ospitali militari e le case degli invalidi” e aveva “l’ispezione sulla distribuzione de’ gradi militari, avanzamenti, ricompense e soccorsi militari”. Soprintendeva “all’equipaggiamento, ai viveri ed alle provvisioni per l’armata” ed era pure “incaricato della leva, ispezione, disciplina e movimento della forza sui laghi e sul mare”; doveva poi regolare “l’amministrazione dei porti, arsenali, magazzini, approvigionamenti destinati al servizio della forza sui laghi e sul mare”, dirigere “la costruzione e conservazione, il ristauro e l’armamento dei legni sui laghi e sul mare”, esercitare “la polizia rispettiva sui medesimi legni e sugli equipaggi che vi sono impiegati” e spedire le patenti di navigazione (legge 13 pratile anno VI).
Come gli altri ministri, nell’esercizio delle proprie funzioni, il responsabile del dicastero della guerra poteva “trattare e decidere da sé tutti gli affari di puro ordine, tutto ciò che trovasi espresso dalla chiara disposizione della costituzione, dalla legge o da un decreto del Direttorio; tutti gli oggetti di massima sopra i quali il Direttorio abbia dato particolari e antecedenti istruzioni” (determinazione 26 pratile anno VI)
Al principio del 1799 il Ministero della guerra risultava suddiviso in tre divisioni: la prima ripartita, a sua volta, in quattro suddivisioni, mentre la seconda e la terza in tre ciascuna (piano 25 nevoso anno VII).

ultima modifica: 19/01/2005

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