corpo legislativo 1802 gennaio 26 - 1814

Uno degli elementi caratteristici della costituzione della Repubblica italiana approvata a Lione nel 1802 fu il prevalere del potere esecutivo su quello legislativo, la cui rappresentanza era riservata ad un Corpo legislativo limitato nelle competenze e nell’autonomia, giacché la sua stessa convocazione era decretata dal presidente (Zaghi 1986), il quale poteva poi decidere se prorogarne o meno le sedute (art. 83).
Il Corpo legislativo era composto di 75 membri d’età non inferiore a 30 anni scelti presso “ciascun dipartimento in ragione di popolazione” (art. 81), dai tre collegi elettorali dei possidenti, dei dotti e dei commercianti.
Nominato la prima volta durante l’assise di Lione, esso doveva essere rinnovato per un terzo ogni due anni (art. 82), secondo modalità poi regolamentate con legge organica del 10 marzo 1804 (legge 10 marzo 1804), e non poteva deliberare “senza l’intervento di più della metà de’ suoi membri, non compresi gli oratori” (art. 84).
Il Corpo legislativo nominava nel suo seno “una Camera di oratori in numero non maggiore di 15”, alla quale doveva essere “comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo” (art. 86); la commissione, dopo aver proceduto all’esame del testo, provvedeva poi a riferire in segreto coi consiglieri di governo e a portare al Corpo legislativo “il suo voto di approvazione o di rifiuto” (art. 87). Il progetto doveva quindi essere discusso fra due oratori e due consiglieri di governo alla presenza del Corpo legislativo (art. 88), al quale spettava infine deliberare “senza discussione a scrutinio segreto e a maggiorità assoluta de’ suffragi” (art. 89).
La promulgazione della legge era fatta dal governo “tre giorni dopo la decisione del Corpo legislativo” (art. 90); durante questo intervallo la stessa poteva “essere denunziata come incostituzionale” (art. 91) (costituzione 1802).
La prima convocazione del Corpo legislativo avvenne a Milano il 24 giugno 1802 (ordinanza 30 giugno 1802), per decreto del Bonaparte, che, l’11 settembre di quello stesso anno, ne dichiarò poi cessate le sedute.
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, del Corpo e delle modalità della sua convocazione si tratta al titolo V del terzo statuto costituzionale, pubblicato il 5 giugno 1805.
In base allo stesso il Corpo, che tra i suoi membri annoverava un presidente e due questori nominati dal re per due anni, aveva competenza sul conto annuo delle entrate e spese dello stato, sulla coscrizione militare, sull’alienazione dei beni nazionali, sul sistema monetario, sulle modifiche al sistema contributivo, sulle modifiche legislative sia in campo civile sia commerciale e criminale. Le sue sessioni dovevano essere aperte dal re; essendo stata poi soppressa la Camera degli oratori, i progetti di legge andavano rimessi ad una commissione, che il Corpo legislativo nominava nel proprio seno (terzo statuto costituzionale).
Una decina di giorni più tardi venne infine decretato il metodo di comunicazione fra il governo e il Corpo legislativo. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto il progetto di legge dal Consiglio di stato, doveva distribuirsi nelle tre commissioni di giustizia, di guerra e di finanza, cui spettava esaminare i progetti e discutere gli stessi in comitato segreto. Le deliberazioni sui progetti di legge prese dalle commissioni con la maggioranza dei membri erano quindi presentate in forma di rapporto al Corpo legislativo, il quale, dopo un iter differente a seconda che la deliberazione fosse di accettazione o di rigetto, procedeva alla votazione, che poteva comunque essere sospesa dal governo. Il decreto di approvazione del Corpo legislativo, firmato dal presidente e da due segretari, veniva infine rimesso dal presidente stesso al governo, con indirizzo al segretario di stato (decreto 16 giugno 1805).
Unico istituto che ancora al principio del Regno garantiva l’esistenza delle forme rappresentative del triennio cisalpino, il Corpo legislativo, pur privato della sua prerogativa essenziale, cioè l’iniziativa delle leggi, avocata interamente dal re, continuava comunque a rappresentare un ostacolo alla volontà egemone del sovrano, che, dopo la convocazione dell’estate 1805, decise di non riunirlo più, senza tuttavia disporne la soppressione formale (Rota 1959).

ultima modifica: 19/01/2005

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