gendarmeria 1817 novembre 1 - 1859

Organismo già in attività durante Repubblica italiana (legge I ventoso, anno IX), la gendarmeria venne mantenuta e ordinata sostanzialmente nello stesso modo al ritorno degli austriaci in Lombardia fino alla sua riorganizzazione per le province dipendenti dal governo di Milano, avvenuta nel 1817 (notificazione 1 novembre 1817).
La gendarmeria costituì la forza di cui dispose l’imponente apparato poliziesco della Lombardia: il corpo venne ricostituito in un reggimento “che forma parte dell’esercito” ed organizzato quindi militarmente, pur essendo – almeno nominalmente – subordinato anche alle autorità pubbliche e di polizia. Lo squadrone era composto da un primo e da un secondo capitano, due tenenti e due sottotenenti “e delle brigate e sezioni di gendarmi a cavallo ed a piedi appartenenti a due province unitamente ai loro sottufficiali”.
L’ispezione ed il comando del corpo risiedevano naturalmente a Milano, dov’era di stanza il colonnello, mentre un maggiore era dislocato a Como, dove vi era il comando dello squadrone del confine. La direzione centrale di tutto il corpo spettava all’ispettore generale. Per gli affari di natura militare l’ispettore era tenuto ad eseguire gli ordini del presidente dell’imperiale aulico consiglio di guerra e dell’imperiale regio comando generale; per la parte politica invece il corpo era subordinato al presidente dell’imperiale regio ministero aulico di polizia e al governatore della Lombardia.
Il reggimento contava 895 uomini, di cui 307 a cavallo, 551 a piedi e 37 ufficiali. Era formato da cinque squadroni suddivisi in dieci “ali” indipendenti l’una dall’altra. Nove di queste erano di stanza nelle nove province della regione, l’ultima formava la riserva ed il deposito di istruzione per gli alunni dell’arma.
In tempo di pace alla gendarmeria venne assegnata la funzione di “proteggere in tutti i rami la pubblica sicurezza”: se in tempo di guerra il corpo poteva essere richiamato come un qualsiasi altro reggimento o essere destinato alla “conservazione della polizia dell’armata”, in tempo di pace la gendarmeria era quindi tenuta ordinariamente a mantenere “la polizia civile e militare” e dunque a “perlustrare le strade, procurare di avere cognizione di qualunque delitto, tenere d’occhio i malfattori, dissipare qualunque attruppamento, arrestare i capi tumulto; curare, ove sia bisogno, che non sia turbata la tranquillità nei teatri, passeggi, osterie […] vegliare in somma perché siano osservate le leggi e i regolamenti” e dunque supportare la polizia ordinaria. Caratteristica peculiare del corpo era la possibilità di agire “di proprio impulso” nel far osservare le leggi agendo come polizia civile e militare: in questo stava “quell’eminente caratteristico che la distingue da ogni altra forza di cui abbia potuto e possa valersi la pubblica autorità” (notificazione 1 novembre 1817).
I requisiti necessari per l’arruolamento nella gendarmeria erano l’essere nato nel Regno Lombardo-Veneto, avere un’età compresa tra i 24 ed i 36 anni, essere fisicamente sani e robusti (l’altezza richiesta era di almeno 5 piedi e 5 pollici), saper leggere e scrivere e non aver mai subito alcuna “processura criminale”. Ogni soldato comune era comunque considerato alla stregua di un sottoufficiale, le cui eventuali trasgressioni venivano giudicate da un consiglio di guerra (Atti della commissione Giulini 1962; Sandonà 1912).

ultima modifica: 19/01/2005

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