comune di Cornate sec. XIV - 1757

Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346” Cornate risulta incluso nella pieve di Pontirolo e viene elencato tra le localitą cui spetta la manutenzione della “strata da Vimarcate” come “el locho da Corną” (Compartizione delle fagie 1346).
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVII secolo Cornate risulta ancora compreso nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano, cart. 38).
Dalle risposte ai 45 quesiti della giunta del censimento del 1751 emerge che l’apparato amministrativo del comune, che contava 587 anime, era costituito da un’assemblea dei capi di casa e da un consiglio, composto da un console, un sindaco – entrambi eletti a pubblico incanto ogni tre anni dall’assemblea convocata in piazza dal console uscente – e da tre deputati, nominati dagli estimati della comunitą e “mutati quando piace alli compadroni”, ai quali erano attribuite mansioni di carattere esecutivo: mentre al console spettava il mantenimento dell’ordine pubblico, a sindaco e deputati erano infatti raccomandate “mediante assenso del luogotenente eletto dal podestą”, l’amministrazione e custodia del patrimonio pubblico.
Un cancelliere, residente in loco, ed un esattore, scelto ogni tre anni con asta pubblica, completavano l’apparato amministrativo: al cancelliere la comunitą delegava la compilazione e ripartizione dei carichi fiscali e la custodia dei libri dei riparti, all’esattore tutte le operazioni connesse alla riscossione delle imposte, esatte dopo essere state approvate e firmate dai deputati dei maggiori estimati (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3066).
A metą del XVIII secolo il comune – gią parte nel XVI secolo del feudo di Busnago, poi nel 1652 in seguito a devoluzione per estinzione della discendenza Adda rinfeudato con Busnago e Grezzago dalla regia camera ed infine dalla stessa infeudato separatamente nel 1681 (Casanova 1930) – era sottoposto alla giurisdizione di un podestą feudale eletto dal feudatario, a cui la comunitą “a titolo di podestaria” corrispondeva un onorario, ed era subordinato anche alla giurisdizione del podestą di Milano, presso la cui banca criminale il console, in quanto tutore dell’ordine pubblico, era tenuto a prestare ogni anno l’ordinario giuramento (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3066).

ultima modifica: 13/10/2003

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