regolamento 27 marzo 1802

ContestoRepubblica Italiana (1802 - 1805)
AutoritàVilla (determina)
Titolo"Regolamento per la Polizia generale"
DateMilano, 27 marzo 1802
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi della Repubblica italiana, dalla Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802. Anno I, Milano, Dalla reale stamperia, 1802[1802]
MateriePolizia
Abstract

Il ministro degli affari interni stabilisce con un'ordinanza il regolamento di polizia generale nel territorio della Repubblica Italiana, che prevede l'obbligo di portare la carta di sicurezza per chi viaggia (art. I); la carta è ritenuta valida se vidimata dalle autorità preposte (art. II), mentre i passaporti per l'estero portano la firma del ministro degli esteri, che li rilascia (art. III).

Il regolamento stabilisce gli obblighi a cui deve sottostare chiunque entra nella Repubblica (art. IV-VIII) e le modalità che devono seguire i forestieri per prendervi domicilio (art. IX-XIII).

Tra le norme di polizia generale, è previsto per gli albergatori e i locandieri l'obbligo di denuncia di arrivi e partenze dei forestieri (art. XIV-XV); i parroci, i superiori degli istituti religiosi, i negozianti, i mercanti, gli osti e gli albergatori devono parimenti presentare un elenco dei parrocchiani, degli individui presenti nel convitto e delle persone di servizio che non hanno un domicilio stabile (art. XVIII-XX).

Il regolamento, infine, prevede l'applicazione delle disposizioni fissate dalla legge 25 termidoro anno IX (13 agosto 1801) contro oziosi, vagabondi e mendicanti (art. XVI).

I posti di confine sono responsabili dell'applicazione del regolamento (art. XVII); alle prefetture di polizia, alle autorità ai posti di confine e alle porte dei comuni è fatto divieto di ricevere compensi per le operazioni loro attribuite (art. XXI).