decreto 18 febbraio 1805

ContestoRepubblica Italiana (1802 - 1805)
AutoritàSpannocchi (dispone)
Titolo"Decreto tendente a por freno alla licenza di scrivere, ed all'indecenza dei termini nelle attitazioni avanti i Tribunali"
DateMilano, 18 febbraio 1805
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 giugno 1805, Milano, Dalla reale stamperia, 1805[1805]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Il gran giudice, ministro della giustizia, visti gli articoli 15, 737 e 738 del metodo giudiziario civile adottato dalla legge 14 aprile 1804, visto il titolo XXX dello stesso metodo riguardante le informazioni vocali e le allegazioni, viste le istanze delle autorità giudiziarie perché sia represso l'uso di espressioni indecenti nei loro confronti, considerata la necessità di garantire la dignità dei giudici, riconosciuta la convenienza di stabilire le norme che meglio inducano all'esecuzione degli articoli 15, 337 e 738 del metodo giudiziario civile, visto l'articolo 68 § I della costituzione della Repubblica, dispone che i tribunali, giudici ordinari, tribunali e Camere di commercio non devono dare corso a procedure contenenti espressioni offensive contro le autorità o i privati cittadini; stabilisce i provvedimenti contro gli estensori dell'atto; le espressioni ingiuriose nei processi verbali devono essere rettificate, mentre quelle contenute nelle informazioni vocali non vengono registrate; le disposizioni per le ingiurie sono estese anche alle asserzioni.