decreto 4 aprile 1805

ContestoRepubblica Italiana (1802 - 1805)
AutoritàSpannocchi (dispone)
Titolo"Decreto che incarica i Procuratori nazionali d'intervenire nelle cause di divorzio o nullità di matrimonio"
DateMilano, 4 aprile 1805
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 giugno 1805, Milano, Dalla reale stamperia, 1805[1805]
MaterieGiustizia, ordinamento giudiziario
Abstract

Il gran giudice, ministro della giustizia, considerato che il metodo giudiziario sanzionato dalla legge 14 aprile 1804 fissa il numero degli atti in ogni causa e la sede e i termini per esibire le prove, visti gli articoli 6, 7, 8, 9, 12 dello stesso metodo, nei quali si accorda la presunzione di verità alle circostanze allegate negli atti giudiziali dall'una delle parti, considerato che l'interesse che ha la causa pubblica alla difesa in giudizio della validità dei matrimoni esige che i regi procuratori assumano il carattere di parte e facciano gli atti, considerato che per intelligenza o collusione fra le parti potrebbe venir meno la difesa dei regi procuratori, decreta che in tutte le cause di divorzio o nullità di matrimonio si propone la petizione e si formulano gli atti anche in concorso con il regio procuratore che risiede nel comune del tribunale davanti al quale è introdotta la vertenza; se il regio procuratore non risiede nel comune della giudicatura, è autorizzato a delegare un patrocinatore del luogo per rappresentarlo e per assistere alla inrotulazione degli atti.