regolamento 12 febbraio 1806 b

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàNapoleone (dispone)
Titolo"Regolamento pel Registro degli Atti e Contratti"
DateLes Tuileries, 12 febbraio 1806
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 aprile 1806, Milano, Dalla reale stamperia, 1806[1806]
MaterieFinanza e censo
Abstract

Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, considerando che il Codice napoleone, divenuto legge dello Stato, in vigore dell'articolo 56 del terzo statuto costituzionale, suppone l'esistenza del Registro e ne rende necessario lo stabilimento; che il voto della legge 17 luglio 1805 è che sia posto in attività il Registro, parte integrante della rendita pubblica applicata dalla stessa legge al servizio degli anni 1805 e 1806; sul rapporto del ministro delle finanze; sentito il Consiglio di Stato, stabilisce il regolamento per il registro degli atti e dei contratti:

  • Titolo I, Disposizioni generali (art. 1-15)
  • Titolo II, Degli atti soggetti al Registro, e dei diritti da pagarsi per ciascun atto (art. 16-70)
  • Titolo III, Norme per determinare il capitale su cui deve regolarsi la liquidazione e il pagamento del dritto proporzionale (art. 71-95)
  • Titolo IV, Da chi, dove, e dentro qual termine debba farsi seguire la registrazione, ed a carico di chi siano i dritti di Registro (art. 96-115)
  • Titolo V, Obblighi particolari delle Autorità sì Amministrative che Giudiziarie, dei Notai ed Ufficiali pubblici, rispetto agli atti non registrati (art. 116-125)
  • Titolo VI, Degli Uffici di Registro, dei dritti esatti in più o in meno, e delle contestazioni tra gli Ufficiali del Registro ed il contribuente (art. 126-150)