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640. Francesco Sforza a Oldrado Lampugnani e al luogotenente di Parma sine data [1452 settembre] sine loco

Francesco Sforza vuole che Oldrado Lampugnani e al luogotenente di Parma, portino a conclusione la vertenza tra le donne del terzo ordine della città e gli eredi di Cristoforo Valeri per alcune «cassete». Non consente che la vertenza venga portata a Roma, semmai si rivolgano a una persona competente, di fiducia delle parti o a una di loro per consiglio per più matura «cognitione et expeditione».

[ 105v] Domino Oldrado de Lampugnano et locumtenenti Parme.
Questi dì proximi passati, per abreviatione dela differentia vertisse tra le done del terzo ordino de quella nostra citade et li heredi quondam de Christoforo di Valeri per casone de quelle cassete, vi scripsimo che eravamo contenti et volevamo (a) havesti da vuy le parte, o chi fa per loro, et veduto le rasone, acti et scripture facti intro le parte in dicta causa, dovesti curare de intendere più diligentimente essa controversia et, cum opportuno et expediento modo, imponere tal fine che più non havessero a littigare in uno. Adesso, per parte del conte Ludovicho et deli fidei commissarii del testamento del dicto quondam Christoforo ne è porecta l'inclusa supplicatione et fato summa instancia che (b) voglimo lassare dedure dicta causa in la corthe de Roma. Il che non parendo a nuy di fare, sì per non lassare dedure dicta causa più in longo, et per mancho affanno et spexa dele parte, le quale non poteriano essere che grande dovendo andare in corthe di Roma. Pertanto, iterato vi scrivimo et stringemo pur assay volgiati diligentemente intendere dele rasone dele parte et determinare essa differentia cum quelli buoni modi vi pariranno convenienti et opportuni in mode si gli pona buono fine. Et quando, pur ad esse parte, o ad una de quelle, paresse che per più matura cognitione et expeditione de quella si havesse consilio, a nuy pare vi ni debiati consiliare da persona non suspecta ad esse parte et convenie[n]te a cognitione de tale causa, per forma che niuna d'esse parte se ne possa may dignamente querellare, come ben siamo certissimi che fariti et nuy l'haveremo gratissimo. (c) Preterea, non intendemo che dal primo dì in qua che questa differentia fu adducta in la curte nostra sia curso termino veruno in preiuditio dele rasone del'una parte nì del'altra, et sì volemo habeati da voy esse parte et le astrengiate omnino a restare contente de questo (d).


(a) va di volevamo in interlinea.
(b) Segue vol depennato.
(c) Da Preterea a de questo aggiunto successivamente.
(d) A margine sinistro: Dupplicata apud Lenum die xxviii septembris 1452 cum additione infrascripta posita in glosa que incipit preterea.